Art. 45 Decisione provvisoria in merito ai reclami e sulla nullita' dei voti 1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, sopra i reclami, anche orali, le difficolta' e gli incidenti intorno alle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione e sulla nullita' dei voti. 2. Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.