Art. 45 
 
             Decisione provvisoria in merito ai reclami 
                      e sulla nullita' dei voti 
 
  1. Il presidente, udito il parere degli  scrutatori,  pronunzia  in
via provvisoria, facendolo risultare dal verbale,  sopra  i  reclami,
anche orali, le difficolta' e gli incidenti intorno  alle  operazioni
dell'ufficio elettorale di sezione e sulla nullita' dei voti. 
  2. Tre membri almeno dell'ufficio,  fra  cui  il  presidente  o  il
vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni
elettorali.