Art. 46 Accertamento del numero dei votanti 1. Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente: a) dichiara chiusa la votazione; b) accerta il numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali di sezione e di quelli ammessi a votare nella sezione ai sensi dell'art. 29; c) conta le schede autenticate e non impiegate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza il bollo, il loro numero corrisponda al numero degli elettori iscritti che non hanno votato; d) forma il plico numero 1 diretto all'ufficio elettorale centrale contenente le liste vidimate, il registro contenente i numeri dei documenti di ammissione al voto dei votanti e tutte le schede autenticate e non autenticate avanzate e lo sigilla con il bollo e con la firma di tutti i componenti l'uffico elettorale di sezione. 2. Le operazioni previste dal comma 1 devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prendera' anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.