Art. 46 
 
                 Accertamento del numero dei votanti 
 
  1. Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente: 
    a) dichiara chiusa la votazione; 
    b)  accerta  il  numero  degli  elettori  iscritti  nelle   liste
elettorali di sezione e di quelli ammessi a votare nella  sezione  ai
sensi dell'art. 29; 
    c) conta le schede autenticate e non impiegate nella votazione  e
riscontra se, calcolati come  votanti  gli  elettori  che  dopo  aver
ricevuto la scheda non l'abbiano restituita o ne  abbiano  consegnata
una senza il bollo,  il  loro  numero  corrisponda  al  numero  degli
elettori iscritti che non hanno votato; 
    d)  forma  il  plico  numero  1  diretto  all'ufficio  elettorale
centrale contenente le  liste  vidimate,  il  registro  contenente  i
numeri dei documenti di ammissione al voto dei  votanti  e  tutte  le
schede autenticate e non autenticate avanzate e  lo  sigilla  con  il
bollo e con la firma di tutti i  componenti  l'uffico  elettorale  di
sezione. 
  2. Le operazioni  previste  dal  comma  1  devono  essere  eseguite
nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di  ciascuna  di
esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale  si  prendera'  anche
nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle  decisioni
prese.