Art. 47 
 
                          Spoglio dei voti 
 
  1. Compiute le operazioni previste all'art. 46, il  presidente  da'
inizio alle operazioni di scrutinio. Tali operazioni devono svolgersi
senza interruzione ed  essere  ultimate  entro  dieci  ore  dal  loro
inizio. 
  2.   Uno   degli   scrutatori   designato   dalla   sorte    estrae
successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega  e  la  consegna  al
presidente, il quale proclama ad  alta  voce  il  contrassegno  della
lista votata leggendo altresi' le preferenze di ogni candidato; passa
quindi la scheda ad altro scrutatore che la mette  insieme  a  quelle
gia' esaminate di eguale contrassegno. 
  3. Il terzo scrutatore ed il  segretario  notano  separatamente  ed
annunciano il numero dei voti raggiunti successivamente  da  ciascuna
lista nonche' da ciascun candidato. E' vietato estrarre dall'urna una
nuova  scheda  se  quella  precedentemente  estratta  non  sia  stata
spogliata, depositata ed i relativi voti registrati in conformita'  a
quanto sopra prescritto. Le schede possono  essere  toccate  soltanto
dai componenti il seggio. 
  4. Elevandosi contestazioni  intorno  a  una  scheda,  questa  deve
essere immediatamente vidimata con la firma di almeno due scrutatori.
La scheda e' inserita in un plico da trasmettere  ai  fini  dell'art.
51, comma 1, lettera a).