Art. 48 Validita' e nullita' delle schede e dei voti 1. La validita' della scheda e dei voti in essa contenuti deve essere ammessa ogni qual volta se ne possa desumere la volonta' effettiva dell'elettore. 2. Sono nulle le schede: a) che non siano quelle prescritte dall'art. 22 o che, essendo sfuggite al controllo durante la votazione, non portino il bollo richiesto dall'art. 28; b) quando, pur non esprimendo il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati, contengano altre indicazioni. 3. Sono nulli i voti contenuti in schede: a) che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; b) nelle quali l'elettore ha segnato contrassegni di piu' di una lista e non sia possibile identificare la lista prescelta, nemmeno con l'indicazione di alcuno dei candidati a norma dell'art. 49, comma 5. 4. Le schede indicate ai commi 2 e 3, sono vidimate con la firma del presidente e di almeno due scrutatori e vengono allegate al verbale delle operazioni. 5. Sono bianche le schede che non esprimono il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati e non contengono altre indicazioni, scritture o segni.