Art. 48 
 
            Validita' e nullita' delle schede e dei voti 
 
  1. La validita' della scheda e dei  voti  in  essa  contenuti  deve
essere ammessa ogni qual volta  se  ne  possa  desumere  la  volonta'
effettiva dell'elettore. 
  2. Sono nulle le schede: 
    a) che non siano quelle prescritte dall'art. 22  o  che,  essendo
sfuggite al controllo durante la  votazione,  non  portino  il  bollo
richiesto dall'art. 28; 
    b) quando, pur non esprimendo il voto per alcuna  delle  liste  o
per alcuno dei candidati, contengano altre indicazioni. 
  3. Sono nulli i voti contenuti in schede: 
    a) che presentino scritture o segni tali da far ritenere in  modo
inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il  proprio
voto; 
    b) nelle quali l'elettore ha segnato contrassegni di piu' di  una
lista e non sia possibile identificare la  lista  prescelta,  nemmeno
con l'indicazione di alcuno dei candidati a norma dell'art. 49, comma
5. 
  4. Le schede indicate ai commi 2 e 3, sono vidimate  con  la  firma
del presidente e di almeno  due  scrutatori  e  vengono  allegate  al
verbale delle operazioni. 
  5. Sono bianche le schede che non  esprimono  il  voto  per  alcuna
delle liste o  per  alcuno  dei  candidati  e  non  contengono  altre
indicazioni, scritture o segni.