Art. 49 
 
             Voti di preferenza, nullita' e connessione 
                         con i voti di lista 
 
  1. Le preferenze espresse in eccedenza  al  numero  stabilito  sono
inefficaci; rimangono valide le prime quattro. 
  2. Sono nulli, inoltre, tutti i voti  di  preferenza  espressi  per
candidati appartenenti a una lista diversa da quella votata. 
  3. Sono nulle le  preferenze  nelle  quali  il  candidato  non  sia
designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo  da  ogni  altro
candidato della stessa lista, oppure qualora venga indicato  solo  un
numero senza aggiungere un nome che gli si possa  associare  in  modo
univoco. 
  4. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha
espresso  preferenze  a  fianco  di  un  contrassegno  per  candidati
compresi tutti in tale lista, si intende che abbia  votato  la  lista
alla quale appartiene il contrassegno. 
  5. Se l'elettore ha segnato piu' di un contrassegno di lista, ma ha
scritto una o piu' preferenze per candidati appartenenti tutti ad una
soltanto di  tali  liste,  il  voto  e'  attribuito  alla  lista  cui
appartengono i candidati preferiti.