Art. 5 Elettori 1. Sono elettori del Consiglio provinciale i cittadini che: a) sono iscritti nelle liste elettorali, compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche; b) hanno compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il giorno stabilito per l'elezione; c) hanno maturato nel territorio della Regione un'anzianita' residenziale, senza soluzione di continuita', di durata almeno quadriennale alla data della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e sono in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto speciale e del decreto del Presidente della Repubblica del 1 ° febbraio 1973, n. 50. 2. Il cittadino in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e' iscritto, ai fini dell'esercizio del diritto di voto, nelle liste elettorali del comune in cui risiede alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ovvero nelle liste elettorali del comune di ultima residenza in provincia, se ha trasferito la residenza in un comune della Provincia autonoma di Trento da un periodo di tempo inferiore a trecentosessantacinque giorni. 3. Il possesso dei requisiti di residenza e' accertato in sede di revisione delle liste elettorali in base al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche.