Art. 5 
 
                              Elettori 
 
  1. Sono elettori del Consiglio provinciale i cittadini che: 
      a) sono iscritti nelle liste elettorali,  compilate  a  termini
delle disposizioni contenute nel  testo  unico  delle  leggi  per  la
disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e  revisione  delle
liste  elettorali,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche; 
      b) hanno compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il  giorno
stabilito per l'elezione; 
      c) hanno maturato nel territorio  della  Regione  un'anzianita'
residenziale,  senza  soluzione  di  continuita',  di  durata  almeno
quadriennale  alla  data  della  pubblicazione   del   manifesto   di
convocazione dei comizi elettorali e sono in possesso  dei  requisiti
per l'esercizio del diritto  elettorale  attivo  per  l'elezione  del
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'art.  25
dello Statuto speciale e del decreto del Presidente della  Repubblica
del 1 ° febbraio 1973, n. 50. 
  2. Il cittadino in possesso dei requisiti di cui  al  comma  1,  e'
iscritto, ai fini dell'esercizio del diritto  di  voto,  nelle  liste
elettorali del comune in cui risiede alla data di  pubblicazione  del
decreto di convocazione dei  comizi  elettorali  ovvero  nelle  liste
elettorali del  comune  di  ultima  residenza  in  provincia,  se  ha
trasferito la residenza in un  comune  della  Provincia  autonoma  di
Trento da un periodo  di  tempo  inferiore  a  trecentosessantacinque
giorni. 
  3. Il possesso dei requisiti di residenza e' accertato in  sede  di
revisione delle liste elettorali in base al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche.