Art. 50 
 
                  Verbale delle operazioni compiute 
                 dall'ufficio elettorale di sezione 
 
  1. Nel verbale sono riportate le operazioni  compiute  dall'ufficio
elettorale di sezione. Il verbale contiene in ogni  caso  i  seguenti
dati: 
    a)  la  data  e  l'ora  esatta   dell'insediamento   dell'ufficio
elettorale di sezione nonche' i nominativi dei componenti il medesimo
e dei rappresentanti di lista; 
    b) l'accertamento del numero dei votanti; 
    c)  l'indicazione  del  numero  delle  schede  autenticate  prima
dell'apertura della votazione ed eventualmente durante la votazione; 
    d) l'indicazione dei risultati di scrutinio, riepilogati nel modo
seguente: 
      1. totale  dei  votanti,  desunto  dalla  lista  elettorale  di
sezione nonche' dalle altre servite per la votazione; 
      2. totale  delle  schede  con  voti  validi,  compresi  i  voti
contestati ma assegnati; 
      3. totale delle schede  contenenti  i  voti  contestati  e  non
assegnati; 
      4. totale delle schede contenenti i voti nulli; 
      5. totale delle schede nulle; 
      6. totale delle schede bianche; 
    e) la succinta descrizione  di  ogni  fatto  anomalo,  incidente,
contestazione o altro, che si sia verificato durante  lo  svolgimento
delle operazioni  nonche'  la  citazione  delle  proteste  o  reclami
presentati all'ufficio elettorale di sezione, con la precisazione dei
provvedimenti adottati dal presidente; 
    f) l'elenco degli allegati al verbale; 
    g)  l'indicazione  dell'ora  e  della  data  di  chiusura   delle
operazioni; 
    h) la firma in calce di tutti i componenti  l'ufficio  elettorale
di sezione e dei rappresentanti di lista. 
  2. I dati possono essere trasmessi all'ufficio elettorale centrale,
oltre che come  documentazione  cartacea,  anche  in  via  telematica
secondo modalita' da stabilirsi a cura  della  struttura  provinciale
competente in materia elettorale.