Art. 50 Verbale delle operazioni compiute dall'ufficio elettorale di sezione 1. Nel verbale sono riportate le operazioni compiute dall'ufficio elettorale di sezione. Il verbale contiene in ogni caso i seguenti dati: a) la data e l'ora esatta dell'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nonche' i nominativi dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista; b) l'accertamento del numero dei votanti; c) l'indicazione del numero delle schede autenticate prima dell'apertura della votazione ed eventualmente durante la votazione; d) l'indicazione dei risultati di scrutinio, riepilogati nel modo seguente: 1. totale dei votanti, desunto dalla lista elettorale di sezione nonche' dalle altre servite per la votazione; 2. totale delle schede con voti validi, compresi i voti contestati ma assegnati; 3. totale delle schede contenenti i voti contestati e non assegnati; 4. totale delle schede contenenti i voti nulli; 5. totale delle schede nulle; 6. totale delle schede bianche; e) la succinta descrizione di ogni fatto anomalo, incidente, contestazione o altro, che si sia verificato durante lo svolgimento delle operazioni nonche' la citazione delle proteste o reclami presentati all'ufficio elettorale di sezione, con la precisazione dei provvedimenti adottati dal presidente; f) l'elenco degli allegati al verbale; g) l'indicazione dell'ora e della data di chiusura delle operazioni; h) la firma in calce di tutti i componenti l'ufficio elettorale di sezione e dei rappresentanti di lista. 2. I dati possono essere trasmessi all'ufficio elettorale centrale, oltre che come documentazione cartacea, anche in via telematica secondo modalita' da stabilirsi a cura della struttura provinciale competente in materia elettorale.