Art. 51 
 
         Adempimenti successivi alle operazioni di scrutinio 
 
  1. Il presidente dell'ufficio elettorale di  sezione,  compiute  le
operazioni  di  scrutinio,  dichiara  e  verbalizza  il  risultato  e
provvede quindi a: 
    a) formare il plico  n.  2  contenente  le  liste  elettorali  di
sezione,  il  verbale,   la   tabella   di   scrutinio,   le   schede
corrispondenti ai voti validi, le schede nulle, le schede bianche, le
schede concernenti voti di lista o di preferenza nulli o  contestati,
siano  essi  stati  o  meno  provvisoriamente  assegnati,  le  schede
deteriorate,  le  schede  ritirate  dall'elettore  allontanato  dalla
cabina o  rifiutatosi  di  entrarvi,  nonche'  i  restanti  documenti
relativi a proteste e reclami presentati durante lo svolgimento delle
operazioni, gli atti di designazione dei rappresentanti di lista,  le
sentenze della Corte d'Appello, le attestazioni del  sindaco  di  cui
all'art. 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo
1967, n. 223, e successive modifiche, e i certificati medici; 
    b) sigillare il plico n. 2 con  il  bollo  dell'ufficio,  con  la
firma propria e quella di almeno due scrutatori e a  recapitarlo,  al
termine di tutte le operazioni, all'ufficio elettorale  centrale  per
il tramite dell'amministrazione comunale territorialmente  competente
che curera' il sollecito  inoltro,  o  secondo  altre  modalita',  da
stabilirsi a cura della struttura provinciale competente  in  materia
elettorale; 
    c) includere il restante materiale  avuto  in  consegna  ai  fini
dello svolgimento delle operazioni di voto in apposito  plico  n.  3,
per  l'inoltro,  secondo  le  modalita'  di  cui  alla  lettera   b),
all'ufficio elettorale centrale. 
  2. Tutti  i  plichi  devono  essere  sigillati  con  la  firma  del
presidente e con quella di almeno due scrutatori.