Art. 51 Adempimenti successivi alle operazioni di scrutinio 1. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, compiute le operazioni di scrutinio, dichiara e verbalizza il risultato e provvede quindi a: a) formare il plico n. 2 contenente le liste elettorali di sezione, il verbale, la tabella di scrutinio, le schede corrispondenti ai voti validi, le schede nulle, le schede bianche, le schede concernenti voti di lista o di preferenza nulli o contestati, siano essi stati o meno provvisoriamente assegnati, le schede deteriorate, le schede ritirate dall'elettore allontanato dalla cabina o rifiutatosi di entrarvi, nonche' i restanti documenti relativi a proteste e reclami presentati durante lo svolgimento delle operazioni, gli atti di designazione dei rappresentanti di lista, le sentenze della Corte d'Appello, le attestazioni del sindaco di cui all'art. 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche, e i certificati medici; b) sigillare il plico n. 2 con il bollo dell'ufficio, con la firma propria e quella di almeno due scrutatori e a recapitarlo, al termine di tutte le operazioni, all'ufficio elettorale centrale per il tramite dell'amministrazione comunale territorialmente competente che curera' il sollecito inoltro, o secondo altre modalita', da stabilirsi a cura della struttura provinciale competente in materia elettorale; c) includere il restante materiale avuto in consegna ai fini dello svolgimento delle operazioni di voto in apposito plico n. 3, per l'inoltro, secondo le modalita' di cui alla lettera b), all'ufficio elettorale centrale. 2. Tutti i plichi devono essere sigillati con la firma del presidente e con quella di almeno due scrutatori.