Art. 52 
 
              Sospensione delle operazioni di scrutinio 
                     per cause di forza maggiore 
 
  1. Qualora ricorrano  cause  di  forza  maggiore  e  le  operazioni
debbano essere sospese, il presidente provvede immediatamente a: 
    a) formare un primo plico contenente tutte le schede scrutinate e
le tabelle di scrutinio; 
    b) formare un secondo plico contenente tutte le schede rimaste da
scrutinare al momento della sospensione dei lavori; 
    c) formare un terzo plico contenente i verbali e tutti gli  altri
documenti ed atti pertinenti  all'ufficio  elettorale  di  sezione  o
comunque prodotti al medesimo; prima di chiudere il plico si da' atto
nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento; 
    d) far recapitare i plichi indicati alle lettere a), b) e  c)  al
comune competente. 
  2. Qualora non si adempia a quanto prescritto da questo articolo il
presidente dell'ufficio elettorale centrale puo'  far  sequestrare  i
verbali, le urne, le schede, gli  atti  e  i  documenti,  ovunque  si
trovino, accertando nel contempo le  cause  delle  inadempienze  e  i
responsabili delle medesime.