Art. 52 Sospensione delle operazioni di scrutinio per cause di forza maggiore 1. Qualora ricorrano cause di forza maggiore e le operazioni debbano essere sospese, il presidente provvede immediatamente a: a) formare un primo plico contenente tutte le schede scrutinate e le tabelle di scrutinio; b) formare un secondo plico contenente tutte le schede rimaste da scrutinare al momento della sospensione dei lavori; c) formare un terzo plico contenente i verbali e tutti gli altri documenti ed atti pertinenti all'ufficio elettorale di sezione o comunque prodotti al medesimo; prima di chiudere il plico si da' atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento; d) far recapitare i plichi indicati alle lettere a), b) e c) al comune competente. 2. Qualora non si adempia a quanto prescritto da questo articolo il presidente dell'ufficio elettorale centrale puo' far sequestrare i verbali, le urne, le schede, gli atti e i documenti, ovunque si trovino, accertando nel contempo le cause delle inadempienze e i responsabili delle medesime.