Art. 54 
 
Determinazione provvisoria del numero di seggi spettanti  a  ciascuna
                                lista 
 
  1. Per l'attribuzione del numero dei  seggi  spettanti  a  ciascuna
lista, si divide il totale dei voti  validi  riportati  da  tutte  le
liste per il numero dei trentacinque consiglieri, piu' due, ottenendo
cosi'  il  quoziente  elettorale;  nell'effettuare  la  divisione  si
arrotonda l'eventuale  parte  frazionaria  all'unita'  superiore.  Si
attribuiscono quindi  a  ogni  lista  tanti  seggi  quante  volte  il
quoziente elettorale risulti  contenuto  nella  cifra  elettorale  di
ciascuna lista. 
  2. Se, con il quoziente elettorale calcolato come sopra, il  totale
dei seggi  da  attribuire  alle  varie  liste  superi  il  numero  di
trentacinque seggi, le operazioni si ripetono con un nuovo  quoziente
elettorale ottenuto diminuendo di un'unita' il divisore. 
  3. Ove dopo il primo riparto  risultassero  seggi  non  attribuiti,
l'ufficio elettorale centrale compone la graduatoria delle cifre  dei
voti residui di tutte le liste e  sceglie,  tra  le  cifre  dei  voti
residui di tutte le liste, le piu' alte, in numero  uguale  ai  seggi
rimasti da attribuire (seggi residui),  e  attribuisce  un  ulteriore
seggio a ciascuna delle liste alle quali appartengono tali cifre  dei
voti residui. A parita' di cifre dei voti residui il  seggio  residuo
e' attribuito alla lista che ha la maggiore  cifra  elettorale  e,  a
parita'  di  quest'ultima,  per  sorteggio.   A   queste   operazioni
partecipano anche le liste che non  abbiano  raggiunto  il  quoziente
elettorale intero.