Art. 54 Determinazione provvisoria del numero di seggi spettanti a ciascuna lista 1. Per l'attribuzione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei trentacinque consiglieri, piu' due, ottenendo cosi' il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione si arrotonda l'eventuale parte frazionaria all'unita' superiore. Si attribuiscono quindi a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. 2. Se, con il quoziente elettorale calcolato come sopra, il totale dei seggi da attribuire alle varie liste superi il numero di trentacinque seggi, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente elettorale ottenuto diminuendo di un'unita' il divisore. 3. Ove dopo il primo riparto risultassero seggi non attribuiti, l'ufficio elettorale centrale compone la graduatoria delle cifre dei voti residui di tutte le liste e sceglie, tra le cifre dei voti residui di tutte le liste, le piu' alte, in numero uguale ai seggi rimasti da attribuire (seggi residui), e attribuisce un ulteriore seggio a ciascuna delle liste alle quali appartengono tali cifre dei voti residui. A parita' di cifre dei voti residui il seggio residuo e' attribuito alla lista che ha la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. A queste operazioni partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto il quoziente elettorale intero.