Art. 57 
 
                 Graduatoria definitiva degli eletti 
 
  1. Dopo il  compimento  delle  operazioni  previste  dall'art.  56,
stabilito il numero dei seggi attribuito a ciascuna lista,  l'ufficio
elettorale centrale determina la graduatoria definitiva dei candidati
di ciascuna lista da proclamare eletti.