Art. 58 
 
                     Proclamazione degli eletti 
 
  1.  Il  presidente,   in   conformita'   ai   risultati   accertati
dall'ufficio elettorale centrale, proclama eletti, fino a concorrenza
dei seggi cui la lista ha diritto,  i  candidati  che,  salvo  quanto
disposto dall'art. 56, precedono  nella  graduatoria  definitiva  dei
candidati ai sensi dell'art. 57.