Art. 59 
 
      Verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale centrale 
 
  1. Delle operazioni compiute dall'ufficio  elettorale  centrale  e'
redatto processo verbale, contenente in ogni caso i seguenti dati: 
    a) la data e  l'ora  dell'insediamento  dell'ufficio,  nonche'  i
nominativi dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista; 
    b)  l'indicazione  dei  risultati  del   riesame   delle   schede
contenenti voti contestati e non assegnati; 
    c) l'indicazione della cifra elettorale di ciascuna lista; 
    d) l'indicazione del  numero  dei  seggi  attribuiti  a  ciascuna
lista; 
    e) la graduatoria dei candidati, per ciascuna  lista,  in  ordine
decrescente della rispettiva cifra individuale; 
    f) l'indicazione dei candidati  proclamati  eletti  per  ciascuna
lista; 
    g) l'indicazione dei candidati proclamati eletti appartenenti  al
gruppo linguistico ladino; 
    h) la graduatoria di tutti i  candidati  appartenenti  al  gruppo
linguistico ladino, in  ordine  decrescente  della  rispettiva  cifra
individuale; 
    i) la firma in calce di tutti i componenti l'ufficio. 
  2. Copia del processo verbale e' trasmessa al  segretario  generale
del Consiglio provinciale ai fini degli adempimenti di  cui  all'art.
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