Art. 59 Verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale centrale 1. Delle operazioni compiute dall'ufficio elettorale centrale e' redatto processo verbale, contenente in ogni caso i seguenti dati: a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio, nonche' i nominativi dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista; b) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati; c) l'indicazione della cifra elettorale di ciascuna lista; d) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista; e) la graduatoria dei candidati, per ciascuna lista, in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale; f) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per ciascuna lista; g) l'indicazione dei candidati proclamati eletti appartenenti al gruppo linguistico ladino; h) la graduatoria di tutti i candidati appartenenti al gruppo linguistico ladino, in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale; i) la firma in calce di tutti i componenti l'ufficio. 2. Copia del processo verbale e' trasmessa al segretario generale del Consiglio provinciale ai fini degli adempimenti di cui all'art. 10.