Art. 60 
 
                 Pubblicazione dell'esito elettorale 
 
  1. Il presidente dell'ufficio elettorale centrale  invia  attestato
dell'avvenuta proclamazione  ai  consiglieri  provinciali  proclamati
eletti e ne da' immediata  notizia  al  presidente  della  Provincia,
perche' la porti immediatamente a conoscenza del pubblico.