Art. 65 
 
          Scioglimento anticipato del Consiglio provinciale 
 
  1. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei  componenti  del
Consiglio  provinciale  comportano  lo  scioglimento  anticipato  del
Consiglio.  Si  considerano  contestuali   le   dimissioni   prodotte
contestualmente  ovvero  rese  anche  con  atti   separati,   purche'
contemporaneamente presentati al protocollo del Consiglio. 
  2.  Entro  cinque  giorni  dal  verificarsi  delle  condizioni,  il
presidente del Consiglio provinciale accerta l'avvenuta presentazione
delle dimissioni contestuali  e  la  comunica  ai  consiglieri  e  al
presidente della Provincia che, entro i successivi  quindici  giorni,
indice  le  elezioni  per  il  rinnovo  del  Consiglio   provinciale,
fissandone la data entro i novanta giorni successivi.