Art. 69 Limite dei mandati per la carica di Presidente della Provincia e di assessore 1. Non e' immediatamente rieleggibile alla carica di presidente della Provincia, e comunque prima che siano decorsi quarantotto mesi, chi ha espletato tale carica consecutivamente per tre legislature o comunque ininterrottamente per quindici anni. Esclusivamente a tal fine si considera legislatura l'espletamento della carica per almeno quarantotto mesi. 2. Non e' immediatamente rieleggibile alla carica di assessore, e comunque prima che siano decorsi quarantotto mesi, chi ha espletato tale carica consecutivamente per tre legislature o comunque ininterrottamente per quindici anni. Esclusivamente a tal fine si considera legislatura l'espletamento della carica per almeno quarantotto mesi.