Art. 69 
 
                  Limite dei mandati per la carica 
            di Presidente della Provincia e di assessore 
 
  1. Non e' immediatamente rieleggibile  alla  carica  di  presidente
della Provincia, e comunque prima che siano decorsi quarantotto mesi,
chi ha espletato tale carica consecutivamente per tre  legislature  o
comunque ininterrottamente per quindici anni.  Esclusivamente  a  tal
fine si considera legislatura l'espletamento della carica per  almeno
quarantotto mesi. 
  2. Non e' immediatamente rieleggibile alla carica di  assessore,  e
comunque prima che siano decorsi quarantotto mesi, chi  ha  espletato
tale  carica  consecutivamente  per  tre   legislature   o   comunque
ininterrottamente per quindici anni. Esclusivamente  a  tal  fine  si
considera  legislatura  l'espletamento  della   carica   per   almeno
quarantotto mesi.