Art. 12 
 
                   Fondi dal bilancio provinciale 
 
  1. Per sostenere le organizzazioni turistiche e le sedi  distaccate
dell'IDM  nell'assolvimento  dei  relativi  compiti,   nel   bilancio
provinciale sono stanziati annualmente appositi fondi. 
  2. I fondi di cui al comma 1 vengono assegnati alle  organizzazioni
turistiche  soltanto  se  esse  rispettano  i  criteri  di   qualita'
stabiliti dalla Giunta provinciale. 
  3. I fondi stanziati sono ripartiti annualmente secondo i  seguenti
criteri: 
    a) un'aliquota, uguale o variabile, per tutti gli aventi diritto; 
    b) un'ulteriore aliquota secondo i seguenti criteri: 
      1) capacita' ricettiva alberghiera e non alberghiera; 
      2) media dei pernottamenti registrati nei  tre  anni  turistici
precedenti, da novembre fino a ottobre; 
      3)  media  degli  arrivi  registrati  nei  tre  anni  turistici
precedenti; 
      4) entita' dell'autofinanziamento. 
  4. La misura delle aliquote di cui al comma 3 e le quote  spettanti
alle sedi distaccate  dell'IDM  sono  determinate  annualmente  dalla
Giunta  provinciale.  A  tal  fine   la   Giunta   provinciale,   con
deliberazione  da  pubblicarsi  nell'albo  online  della   Provincia,
definisce i criteri e le modalita' per  l'attribuzione  dei  fondi  e
stabilisce contestualmente la quota  di  autofinanziamento  a  carico
delle organizzazioni turistiche. 
  5. L'eventuale differenza tra gli  importi  computati  in  base  ai
criteri di ripartizione e i fondi effettivamente assegnati  ai  sensi
del  comma  4  puo'  essere  assegnata   dalla   Giunta   provinciale
all'Azienda  speciale  IDM  con  specifica  destinazione  per  l'area
turismo. 
  6.  Il  pagamento  degli  importi  assegnati  alle   organizzazioni
turistiche  e'  subordinato  alla  presentazione  del   bilancio   di
previsione. In caso di accertate irregolarita', la Giunta provinciale
puo' escludere le organizzazioni turistiche  dalle  assegnazioni.  In
caso di impiego non efficiente e non efficace dei fondi assegnati, la
Giunta  provinciale  puo'  prevedere  la  riduzione   o   la   revoca
dell'assegnazione   stessa.   Gli   importi   non   assegnati    sono
ridistribuiti alle restanti organizzazioni turistiche. 
  7. Il pagamento delle somme assegnate all'Azienda  di  soggiorno  e
turismo di Bolzano e all'Azienda di  cura,  soggiorno  e  turismo  di
Merano e' subordinato  all'approvazione  dei  rispettivi  bilanci  di
previsione da parte dell'organo tutorio.