Art. 13 
 
                       Ulteriori agevolazioni 
 
  1. In aggiunta ai fondi previsti  dall'art.  12  vengono  stanziati
annualmente nel bilancio provinciale appositi fondi per  progetti  di
investimento di interesse  turistico  promossi  dalle  organizzazioni
turistiche. Tali iniziative possono essere intraprese da parte  delle
organizzazioni, singole o associate, o in compartecipazione con  enti
e privati. 
  2.  La  Giunta  provinciale,  con  deliberazione   da   pubblicarsi
nell'albo online della Provincia, definisce i criteri e le  modalita'
per la concessione dei fondi di cui al comma 1, nonche' le  modalita'
di liquidazione dei  medesimi  e  la  documentazione  da  presentarsi
all'uopo.