Art. 14 Agevolazioni a favore dell'associazione piu' rappresentativa delle organizzazioni turistiche 1. La Provincia e' autorizzata a concedere contributi nella misura massima del 90 per cento all'associazione piu' rappresentativa delle organizzazioni turistiche per le spese sostenute per la stipulazione di polizze assicurative, al fine di tenere indenni i proprietari di piste di sci da fondo, sentieri, percorsi ciclabili o piste segnalate per mountain bike aperti al pubblico, in caso di azioni da richieste di risarcimento danni e conseguenti spese legali. La Provincia puo' anche stipulare direttamente dette polizze. 2. La Provincia e' autorizzata inoltre a concedere all'associazione piu' rappresentativa delle organizzazioni turistiche ulteriori agevolazioni ai sensi dell'art. 13.