Art. 14 
 
Agevolazioni a favore dell'associazione  piu'  rappresentativa  delle
                      organizzazioni turistiche 
 
  1. La Provincia e' autorizzata a concedere contributi nella  misura
massima del 90 per cento all'associazione piu' rappresentativa  delle
organizzazioni turistiche per le spese sostenute per la  stipulazione
di polizze assicurative, al fine di tenere indenni i  proprietari  di
piste di sci da fondo, sentieri, percorsi ciclabili o piste segnalate
per mountain bike aperti al pubblico, in caso di azioni da  richieste
di risarcimento danni e conseguenti spese legali. La  Provincia  puo'
anche stipulare direttamente dette polizze. 
  2. La Provincia e' autorizzata inoltre a concedere all'associazione
piu'  rappresentativa  delle  organizzazioni   turistiche   ulteriori
agevolazioni ai sensi dell'art. 13.