Art. 15 
 
            Associazioni e societa' cooperative esistenti 
 
  1. Le organizzazioni turistiche gia' iscritte  nel  elenco  di  cui
all'art. 16 della legge provinciale  18  agosto  1992,  n.  33,  sono
iscritte d'ufficio nell'elenco di cui all'art. 4. 
  2.  In  caso  di   accertata   incompletezza   o   mancanza   della
documentazione   da   presentare   per    l'iscrizione    nell'elenco
provinciale, quest'ultima deve essere completata o  consegnata  entro
sei mesi dalla  pubblicazione  dei  criteri  e  delle  modalita'  per
l'iscrizione nell'elenco provinciale ai sensi dell'art. 5,  comma,  3
della presente legge, a pena di cancellazione dall'elenco. 
  3. Le organizzazioni turistiche gia' esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge possono rimanere  in  vita  in  quanto
tali, anche se non soddisfano il presupposto di cui all'art. 5, comma
1, lettera a).