Art. 16 
 
                             Abrogazione 
 
  1. La legge  provinciale  18  agosto  1992,  n.  33,  e  successive
modifiche, eccetto gli articoli 23, 24, 25  e  26,  e'  abrogata  con
effetto dal 1° gennaio 2018. 
  2. Le disposizioni di cui alla legge provinciale 18 agosto 1992, n.
33,  e  successive  modifiche,  continuano  a  trovare   applicazione
limitatamente alle domande giacenti e non ancora evase. 
  3. I richiami alla legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, per  la
parte abrogata, contenuti nelle leggi provinciali  devono  intendersi
riferiti alla presente legge.