Art. 16 Abrogazione 1. La legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, eccetto gli articoli 23, 24, 25 e 26, e' abrogata con effetto dal 1° gennaio 2018. 2. Le disposizioni di cui alla legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, continuano a trovare applicazione limitatamente alle domande giacenti e non ancora evase. 3. I richiami alla legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, per la parte abrogata, contenuti nelle leggi provinciali devono intendersi riferiti alla presente legge.