Art. 6 
 
                Cancellazione dall'elenco provinciale 
 
  1. La cancellazione  dall'elenco  provinciale  viene  disposta  nei
seguenti casi: 
    a) in caso di accertamento del mancato rispetto delle  condizioni
previste per l'iscrizione; 
    b) in caso di inosservanza  dello  statuto,  di  accertate  gravi
irregolarita'  nella  gestione  dell'associazione  o  della  societa'
cooperativa o di persistente inerzia da parte delle stesse. 
  2. La cancellazione puo' essere inoltre disposta nel caso in cui la
maggioranza dei soggetti esercenti attivita' economiche,  qualificate
come  turistiche,  nell'ambito  di   competenza   dell'organizzazione
turistica o in una determinata parte di esso,  non  siano  piu'  soci
dell'associazione o della societa' cooperativa. 
  3.  L'assessore/L'assessora  provinciale  competente,  sentiti   il
comune o i comuni della rispettiva zona di  competenza,  dispone  con
provvedimento motivato la cancellazione dell'organizzazione turistica
dall'elenco  provinciale.  Prima  di  disporre  la  cancellazione  va
diffidata l'organizzazione turistica e va sentito/a il/la  presidente
della stessa.