Art. 6 Cancellazione dall'elenco provinciale 1. La cancellazione dall'elenco provinciale viene disposta nei seguenti casi: a) in caso di accertamento del mancato rispetto delle condizioni previste per l'iscrizione; b) in caso di inosservanza dello statuto, di accertate gravi irregolarita' nella gestione dell'associazione o della societa' cooperativa o di persistente inerzia da parte delle stesse. 2. La cancellazione puo' essere inoltre disposta nel caso in cui la maggioranza dei soggetti esercenti attivita' economiche, qualificate come turistiche, nell'ambito di competenza dell'organizzazione turistica o in una determinata parte di esso, non siano piu' soci dell'associazione o della societa' cooperativa. 3. L'assessore/L'assessora provinciale competente, sentiti il comune o i comuni della rispettiva zona di competenza, dispone con provvedimento motivato la cancellazione dell'organizzazione turistica dall'elenco provinciale. Prima di disporre la cancellazione va diffidata l'organizzazione turistica e va sentito/a il/la presidente della stessa.