Art. 7 
 
                              Bilancio 
 
  1. La stesura del bilancio di previsione  e  del  conto  consuntivo
delle  organizzazioni  turistiche  avviene  sulla  base  di   modelli
standardizzati messi a disposizione dalla Provincia. 
  2.  Le  organizzazioni   turistiche   inviano   alla   ripartizione
provinciale competente in materia di turismo, entro il 30 novembre di
ogni anno, il programma delle attivita' e una copia del  bilancio  di
previsione dell'esercizio finanziario successivo, entro il 31 gennaio
l'importo dell'autofinanziamento  relativo  all'anno  precedente,  ed
entro  il  30  giugno  una  copia  del  conto  consuntivo   dell'anno
finanziario precedente e della relazione sulle attivita'. 
  3. La Provincia puo' richiedere ulteriore documentazione e, in caso
di accertate o presunte irregolarita', puo' effettuare gli  opportuni
controlli.