Art. 7 Bilancio 1. La stesura del bilancio di previsione e del conto consuntivo delle organizzazioni turistiche avviene sulla base di modelli standardizzati messi a disposizione dalla Provincia. 2. Le organizzazioni turistiche inviano alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma delle attivita' e una copia del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario successivo, entro il 31 gennaio l'importo dell'autofinanziamento relativo all'anno precedente, ed entro il 30 giugno una copia del conto consuntivo dell'anno finanziario precedente e della relazione sulle attivita'. 3. La Provincia puo' richiedere ulteriore documentazione e, in caso di accertate o presunte irregolarita', puo' effettuare gli opportuni controlli.