Art. 10 
 
     Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 12/2012 
 
  1.  L'art.  17  della  legge  regionale  n.  12/2012  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 17 (Riutilizzo di materiali). - 1. Negli impianti a  servizio
dell'attivita' di cava  e'  consentita,  oltre  alla  lavorazione  di
materiali estratti nella stessa o in altre cave,  la  lavorazione  di
materiali non costituenti rifiuto ai sensi del decreto legislativo n.
152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, a condizione  che
la quantita' annuale di tali materiali sia inferiore  alla  quantita'
di materiali estratti lavorati nell'anno precedente. A  tal  fine  il
titolare  della  cava  tiene  apposito  registro  in  cui  annota   i
quantitativi e i tipi di materiali lavorati. La Giunta regionale, per
finalita' legate all'esecuzione di un'opera pubblica, puo' consentire
il superamento del limite quantitativo di cui al primo periodo. 
  2. L'attivita' di cui al comma 1 e'  soggetta  alle  autorizzazioni
previste  dal  decreto   legislativo   n.   152/2006   e   successive
modificazioni e integrazioni  e  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento  recante  la  disciplina
dell'autorizzazione  unica  ambientale  e   la   semplificazione   di
adempimenti  amministrativi  in  materia  ambientale  gravanti  sulle
piccole  e  medie  imprese  e  sugli   impianti   non   soggetti   ad
autorizzazione  integrata  ambientale,  a  norma  dell'art.  23   del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35). 
  3. I materiali utilizzati per il riempimento dei vuoti estrattivi e
il rimodellamento morfologico del sito sono previsti nell'ambito  del
progetto di sistemazione e recupero ambientale  di  cui  all'art.  9,
comma 1. Ferme restando le attivita' autorizzate ai  sensi  dell'art.
208 o degli articoli 214,  215  e  216  del  decreto  legislativo  n.
152/2006 e successive modificazioni e  integrazioni,  possono  essere
utilizzati, ai fini della sistemazione ambientale del sito di cava, i
rifiuti di estrazione di cui all'art. 3, comma  1,  lettera  d),  del
decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  117  (Attuazione   della
direttiva  2006/21/CE  relativa  alla  gestione  dei  rifiuti   delle
industrie estrattive  e  che  modifica  la  direttiva  2004/35/CE)  e
successive modificazioni e integrazioni e i materiali inorganici  non
costituenti rifiuto ai sensi del decreto legislativo  n.  152/2006  e
successive modificazioni e integrazioni, compresi quelli di cui  agli
articoli 184-bis e 184-ter del medesimo decreto.».