Art. 11 
 
       Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 12/2012 
 
  1. All'art. 19  della  legge  regionale  n.  12/2012  e  successive
modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3, le parole: «La Regione rilascia»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Il permesso di ricerca e' rilasciato» e  le  parole:
«il permesso di cui al comma 1,» sono soppresse; 
    b) al comma 3, le parole:  «e  l'individuazione  dei  margini  di
flessibilita' dell'autorizzazione paesaggistica», sono soppresse; 
    c) al comma 4, le parole:  «la  Regione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «lo SUAP»; 
    d)  al  comma  5,  le   parole:   «la   preventiva   acquisizione
dell'autorizzazione paesaggistica, ove  si  tratti  di  varianti  non
rientranti nei margini di flessibilita' di cui al  comma  3,  e/o  di
altri titoli previsti dalla normativa vigente» sono sostituite  dalle
seguenti: «l'acquisizione, con le modalita' di cui  all'art.  19-bis,
comma 3, della medesima legge, dell'autorizzazione paesaggistica o di
altre autorizzazioni o titoli previsti dalla normativa vigente»; 
    e) alla fine del comma 6, e' aggiunto il  seguente  periodo:  «In
caso di trasferimento del permesso ad altro soggetto, si applica,  in
quanto compatibile, la procedura di cui all'art. 8, comma 6.».