Art. 11 Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 12/2012 1. All'art. 19 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, le parole: «La Regione rilascia» sono sostituite dalle seguenti: «Il permesso di ricerca e' rilasciato» e le parole: «il permesso di cui al comma 1,» sono soppresse; b) al comma 3, le parole: «e l'individuazione dei margini di flessibilita' dell'autorizzazione paesaggistica», sono soppresse; c) al comma 4, le parole: «la Regione» sono sostituite dalle seguenti: «lo SUAP»; d) al comma 5, le parole: «la preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, ove si tratti di varianti non rientranti nei margini di flessibilita' di cui al comma 3, e/o di altri titoli previsti dalla normativa vigente» sono sostituite dalle seguenti: «l'acquisizione, con le modalita' di cui all'art. 19-bis, comma 3, della medesima legge, dell'autorizzazione paesaggistica o di altre autorizzazioni o titoli previsti dalla normativa vigente»; e) alla fine del comma 6, e' aggiunto il seguente periodo: «In caso di trasferimento del permesso ad altro soggetto, si applica, in quanto compatibile, la procedura di cui all'art. 8, comma 6.».