Art. 12 
 
          Modifiche all'art. 21, legge regionale n. 12/2012 
 
  1. All'art. 21  della  legge  regionale  n.  12/2012  e  successive
modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, le parole: «rispettivamente al  Comune  competente
ovvero alla Regione,» sono sostituite dalle seguenti: «a  favore  del
Comune competente,»; 
    b) al comma 5, le parole: «previo nulla osta della  Regione,  che
viene   concesso   a    seguito    dell'accertamento    dell'avvenuta
realizzazione delle opere di sistemazione ambientale» sono sostituite
dalle seguenti:  «a  seguito  dell'emanazione  del  provvedimento  di
conclusione del programma di coltivazione e  recupero  ambientale  di
cui all'art. 10, comma 2,».