Art. 13 
 
       Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 12/2012 
 
  1. All'art. 25  della  legge  regionale  n.  12/2012  e  successive
modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2, le parole: «commi 1, 2, 3 e  6.»  sono  sostituite
dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3. ARPAL impartisce, ove necessario, le
prime misure per conformare  la  situazione  di  fatto  al  programma
autorizzato, dandone comunicazione alla Regione per  gli  adempimenti
di competenza. In caso di inottemperanza alle prescrizioni impartite,
la  Regione,   previa   diffida,   puo'   disporre   la   sospensione
dell'attivita' di cava fino  all'adozione  delle  misure  prescritte.
Resta  salva  l'applicazione  dell'art.  15,  ove  ne   ricorrano   i
presupposti.»; 
    b) al  comma  3,  le  parole:  «impartisce  le  prime  misure  di
sicurezza e trasmette  immediatamente  il  provvedimento  all'Azienda
sanitaria  locale  competente,  ai  fini  della  conferma,  revoca  o
modifica dello stesso, ai sensi dell'art. 675, comma  2,  del decreto
del   Presidente   della   Repubblica   n. 128/1959   e    successive
modificazioni  e  integrazioni»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«informa  immediatamente  l'Azienda  sociosanitaria  ligure  per  gli
adempimenti di sua competenza»; 
    c) il comma 5, e' abrogato; 
    d) al comma 6, dopo  le  parole:  »I  soggetti  incaricati  della
vigilanza» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»; 
    e) al comma 6, la parola: «Essi» e' sostituita dalle seguenti:  «
I soggetti incaricati della vigilanza».