Art. 15 
 
       Modifiche dall'art. 28 della legge regionale n. 12/2012 
 
  1. All'art. 28  della  legge  regionale  n.  12/2012  e  successive
modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma  1,  le  parole:  «Le  modifiche  a  tale  Piano  non
comportanti  variante  al   Piano   Territoriale   di   Coordinamento
Paesistico (PTCP) o modifica alla tipologia di  cava  sono  approvate
dalla  Giunta  regionale  previo  parere  dei  comuni,  della  Citta'
metropolitana  e  delle  province  territorialmente  interessati,  da
rendersi entro trenta giorni dalla richiesta. Le modifiche  al  Piano
necessarie ai fini della correzione di  meri  errori  materiali  sono
approvate dal  dirigente  della  struttura  regionale  competente  in
materia di attivita' estrattive», sono soppresse; 
    b) Il comma 1-bis. e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Fatte salve le  procedure  ordinarie  di  variante  di  cui
all'art. 12, ove applicabili, fino all'approvazione del Piano di  cui
all'art. 4, le cave in attivita' il  cui  programma  di  coltivazione
presenti uno stato di avanzamento  prossimo  all'esaurimento  possono
essere autorizzate,  previa  presentazione  di  apposita  domanda  di
variante al programma medesimo, a continuare la coltivazione oltre il
quantitativo di materiale gia' autorizzato, fino ad un limite massimo
pari ad un terzo del quantitativo estratto negli ultimi dieci anni, a
condizione che  non  vengano  oltrepassati  i  confini  degli  areali
previsti nel Piano vigente e ferme restando  le  altre  condizioni  e
prescrizioni stabilite nelle relative schede  di  progetto  contenute
nel Piano medesimo. Per le cave relativamente  alle  quali  il  Piano
vigente  non  individua  un  areale,   la   coltivazione   non   puo'
oltrepassare   i   confini   del    programma    gia'    autorizzato.
L'autorizzazione di cui  al  presente  comma  segue  il  procedimento
istruttorio di cui all'art. 11.».