Art. 15 Modifiche dall'art. 28 della legge regionale n. 12/2012 1. All'art. 28 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: «Le modifiche a tale Piano non comportanti variante al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) o modifica alla tipologia di cava sono approvate dalla Giunta regionale previo parere dei comuni, della Citta' metropolitana e delle province territorialmente interessati, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta. Le modifiche al Piano necessarie ai fini della correzione di meri errori materiali sono approvate dal dirigente della struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive», sono soppresse; b) Il comma 1-bis. e' sostituito dal seguente: «1-bis. Fatte salve le procedure ordinarie di variante di cui all'art. 12, ove applicabili, fino all'approvazione del Piano di cui all'art. 4, le cave in attivita' il cui programma di coltivazione presenti uno stato di avanzamento prossimo all'esaurimento possono essere autorizzate, previa presentazione di apposita domanda di variante al programma medesimo, a continuare la coltivazione oltre il quantitativo di materiale gia' autorizzato, fino ad un limite massimo pari ad un terzo del quantitativo estratto negli ultimi dieci anni, a condizione che non vengano oltrepassati i confini degli areali previsti nel Piano vigente e ferme restando le altre condizioni e prescrizioni stabilite nelle relative schede di progetto contenute nel Piano medesimo. Per le cave relativamente alle quali il Piano vigente non individua un areale, la coltivazione non puo' oltrepassare i confini del programma gia' autorizzato. L'autorizzazione di cui al presente comma segue il procedimento istruttorio di cui all'art. 11.».