Art. 2 
 
      Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2012 
 
  1.  L'art.  5  della  legge  regionale  n.  12/2012  e   successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Formazione ed approvazione del Piano). - 1. La Regione, in
qualita' di autorita' procedente, avvia il processo  di  elaborazione
del Piano tramite la redazione del Rapporto  preliminare  di  cui  al
decreto  legislativo  n.  152/2006  e  successive   modificazioni   e
integrazioni  e  all'art.  8  della  legge  regionale  n.  32/2012  e
successive modificazioni e integrazioni. L'approvazione del  Rapporto
preliminare da parte della  Giunta  regionale  da'  avvio  alla  fase
preliminare di confronto finalizzata alla stesura della  proposta  di
Piano e del Rapporto ambientale. 
  2. La proposta di Piano, comprensiva del  Rapporto  ambientale,  e'
approvata dalla Giunta regionale in qualita' di autorita' procedente.
Successivamente si provvede alla  pubblicazione  dell'avviso  e  agli
altri adempimenti di cui all'art. 9 della legge regionale n.  32/2012
e successive  modificazioni  e  integrazioni,  finalizzati  all'avvio
della fase di consultazione pubblica, compresa la  pubblicazione  nel
sito web della Regione Liguria della proposta di Piano, del  Rapporto
ambientale e della sintesi non tecnica. 
  3. Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione  dell'avviso,
chiunque puo'  presentare  osservazioni  alla  Regione  e  al  Comune
territorialmente interessato. Entro  novanta  giorni  dalla  medesima
pubblicazione, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti
territoriali interessati trasmettono il loro parere alla  Regione.  I
comuni,  con  il  parere,  si  esprimono  anche  sulle   osservazioni
presentate. 
  4. Nei novanta giorni successivi al ricevimento dei pareri  di  cui
al comma 3 o all'infruttuoso decorso del termine all'uopo  stabilito,
la Regione, in qualita' di autorita' competente per la  VAS,  esprime
il proprio motivato pronunciamento  avente  efficacia  vincolante  ai
sensi dell'art. 10, comma 2,  della  legge  regionale  n.  32/2012  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  5. La Giunta regionale approva lo schema  conclusivo  di  Piano  in
conformita' al pronunciamento di  cui  al  comma  4  e  trasmette  la
proposta al Consiglio regionale assemblea legislativa  della  Liguria
per l'approvazione definitiva. 
  6. Il provvedimento di approvazione del  Piano  e'  pubblicato  nel
Bollettino Ufficiale  della  Regione.  Il  Piano,  comprensivo  degli
elaborati grafici, e' pubblicato nel  sito  web  istituzionale  della
Regione. Una copia del Piano  con  i  relativi  allegati  grafici  e'
depositato  a  libera  visione  del  pubblico  presso   ogni   Comune
interessato  territorialmente  e  presso   la   struttura   regionale
competente in materia di attivita' estrattive.».