Art. 2 Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2012 1. L'art. 5 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Formazione ed approvazione del Piano). - 1. La Regione, in qualita' di autorita' procedente, avvia il processo di elaborazione del Piano tramite la redazione del Rapporto preliminare di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni e all'art. 8 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. L'approvazione del Rapporto preliminare da parte della Giunta regionale da' avvio alla fase preliminare di confronto finalizzata alla stesura della proposta di Piano e del Rapporto ambientale. 2. La proposta di Piano, comprensiva del Rapporto ambientale, e' approvata dalla Giunta regionale in qualita' di autorita' procedente. Successivamente si provvede alla pubblicazione dell'avviso e agli altri adempimenti di cui all'art. 9 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, finalizzati all'avvio della fase di consultazione pubblica, compresa la pubblicazione nel sito web della Regione Liguria della proposta di Piano, del Rapporto ambientale e della sintesi non tecnica. 3. Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, chiunque puo' presentare osservazioni alla Regione e al Comune territorialmente interessato. Entro novanta giorni dalla medesima pubblicazione, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati trasmettono il loro parere alla Regione. I comuni, con il parere, si esprimono anche sulle osservazioni presentate. 4. Nei novanta giorni successivi al ricevimento dei pareri di cui al comma 3 o all'infruttuoso decorso del termine all'uopo stabilito, la Regione, in qualita' di autorita' competente per la VAS, esprime il proprio motivato pronunciamento avente efficacia vincolante ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. 5. La Giunta regionale approva lo schema conclusivo di Piano in conformita' al pronunciamento di cui al comma 4 e trasmette la proposta al Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria per l'approvazione definitiva. 6. Il provvedimento di approvazione del Piano e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Piano, comprensivo degli elaborati grafici, e' pubblicato nel sito web istituzionale della Regione. Una copia del Piano con i relativi allegati grafici e' depositato a libera visione del pubblico presso ogni Comune interessato territorialmente e presso la struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive.».