Art. 3 Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 12/2012 1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogato. 2. Al comma 5 dell'art. 8 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «con un unico provvedimento che comprende ogni approvazione, autorizzazione, nulla-osta e concessione comunque denominati, compresi gli atti approvativi ed autorizzativi urbanistico-edilizi, paesistico-ambientali e igienico-sanitari, ove connessi o necessari allo svolgimento dell'attivita', nonche' la VIA o verifica-screening ove necessari ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni», sono soppresse. 3. Al comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la parola: «rilasciata» sono inserite le seguenti: «, su istanza del cedente o del cessionario e con il consenso della controparte,»; b) le parole: «sentito il Comune in merito al» sono sostituite dalle seguenti: «previo accertamento della conformita' dello stato dei luoghi al programma autorizzato e del».