Art. 3 
 
        Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 12/2012 
 
  1. Il comma 2 dell'art.  8  della  legge  regionale  n.  12/2012  e
successive modificazioni e integrazioni, e' abrogato. 
  2. Al comma 5 dell'art.  8  della  legge  regionale  n.  12/2012  e
successive modificazioni e integrazioni, le  parole:  «con  un  unico
provvedimento  che  comprende  ogni   approvazione,   autorizzazione,
nulla-osta e  concessione  comunque  denominati,  compresi  gli  atti
approvativi       ed        autorizzativi        urbanistico-edilizi,
paesistico-ambientali e igienico-sanitari, ove connessi  o  necessari
allo svolgimento dell'attivita', nonche' la VIA o  verifica-screening
ove necessari ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1998, n.  38
(Disciplina della valutazione di  impatto  ambientale)  e  successive
modificazioni ed integrazioni», sono soppresse. 
  3. Al comma 6 dell'art.  8  della  legge  regionale  n.  12/2012  e
successive modificazioni e integrazioni, sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) dopo la parola: «rilasciata» sono inserite le seguenti: «,  su
istanza del cedente  o  del  cessionario  e  con  il  consenso  della
controparte,»; 
    b) le parole: «sentito il Comune in merito  al»  sono  sostituite
dalle seguenti: «previo accertamento della  conformita'  dello  stato
dei luoghi al programma autorizzato e del».