Art. 4 
 
        Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 12/2012 
 
  1. All'art.  9  della  legge  regionale  n.  12/2012  e  successive
modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole: «agli interventi» sono sostituite  dalle
seguenti: «al progetto»; 
    b) alla lettera b) del comma 2 le parole: «,  con  specificazione
delle prescrizioni il cui  mancato  rispetto  comporta  la  decadenza
dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera d)», sono
soppresse; 
    c) la lettera c-bis) del comma 2 e' abrogata; 
    d) la lettera f) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: 
    «f) Il termine entro cui iniziare l'attivita'  autorizzata  e  il
termine entro cui completare  la  fase  di  sistemazione  e  recupero
ambientale del sito, fatta  salva  la  possibilita'  di  chiedere  la
proroga di tali termini, motivata da oggettive ragioni.».