Art. 4 Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 12/2012 1. All'art. 9 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: «agli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «al progetto»; b) alla lettera b) del comma 2 le parole: «, con specificazione delle prescrizioni il cui mancato rispetto comporta la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera d)», sono soppresse; c) la lettera c-bis) del comma 2 e' abrogata; d) la lettera f) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «f) Il termine entro cui iniziare l'attivita' autorizzata e il termine entro cui completare la fase di sistemazione e recupero ambientale del sito, fatta salva la possibilita' di chiedere la proroga di tali termini, motivata da oggettive ragioni.».