Art. 5 
 
       Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 12/2012 
 
  1. All'art. 10  della  legge  regionale  n.  12/2012  e  successive
modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il titolare della cava e' tenuto a comunicare alla  Regione  il
completamento  della  fase  di  coltivazione,  che  viene   accertato
mediante sopralluogo. La fase di sistemazione e  recupero  ambientale
del  sito  deve  iniziare  non  oltre  un  anno  dalla   fine   della
coltivazione  e  deve   concludersi   entro   il   termine   indicato
nell'autorizzazione ovvero entro cinque anni, salvo proroga motivata.
Il titolare della  cava  e'  tenuto,  per  un  periodo  di  due  anni
decorrenti dalla conclusione della fase di sistemazione,  a  eseguire
il  monitoraggio  e  gli  interventi  eventualmente   necessari   per
garantire il buon esito delle opere realizzate. Al termine della fase
di monitoraggio, nel caso di esito positivo dello stesso, la  Regione
emana  apposito  provvedimento  di  conclusione  del   programma   di
coltivazione e recupero ambientale, ai  fini  dello  svincolo  totale
della cauzione ai sensi dell'art. 21, comma 5.»; 
    b) alla fine del comma 3, e' aggiunto il  seguente  periodo:  «E'
ammessa la sospensione dell'attivita' per un periodo massimo  di  due
anni nell'arco di cinque anni.».