Art. 5 Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 12/2012 1. All'art. 10 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il titolare della cava e' tenuto a comunicare alla Regione il completamento della fase di coltivazione, che viene accertato mediante sopralluogo. La fase di sistemazione e recupero ambientale del sito deve iniziare non oltre un anno dalla fine della coltivazione e deve concludersi entro il termine indicato nell'autorizzazione ovvero entro cinque anni, salvo proroga motivata. Il titolare della cava e' tenuto, per un periodo di due anni decorrenti dalla conclusione della fase di sistemazione, a eseguire il monitoraggio e gli interventi eventualmente necessari per garantire il buon esito delle opere realizzate. Al termine della fase di monitoraggio, nel caso di esito positivo dello stesso, la Regione emana apposito provvedimento di conclusione del programma di coltivazione e recupero ambientale, ai fini dello svincolo totale della cauzione ai sensi dell'art. 21, comma 5.»; b) alla fine del comma 3, e' aggiunto il seguente periodo: «E' ammessa la sospensione dell'attivita' per un periodo massimo di due anni nell'arco di cinque anni.».