Art. 6 
 
     Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 12/2012 
 
  1.  L'art.  11  della  legge  regionale  n.  12/2012  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 11 (Procedimento di rilascio dell'autorizzazione). - 1. Fatto
salvo  quanto  previsto  al   comma   3,   ai   fini   del   rilascio
dell'autorizzazione di cui  all'art.  8,  lo  SUAP  convoca  apposita
conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge  7
agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e
successive  modificazioni  e   integrazioni,   cui   partecipano   le
amministrazioni pubbliche a vario titolo coinvolte. 
  2. Il procedimento ha una durata  di  centocinquanta  giorni  e  si
conclude con un unico provvedimento che sostituisce ad ogni  effetto,
ai sensi dell'art. 14-quater della legge  n.  241/1990  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  tutte  le  autorizzazioni,   pareri,
intese, nulla osta o  assensi,  comunque  denominati,  necessari  per
l'esercizio dell'attivita' estrattiva, ivi incluse, laddove  la  zona
sia sottoposta  a  vincolo,  l'autorizzazione  paesaggistica  di  cui
all'art.  146  del  decreto  legislativo  n.  42/2004  e   successive
modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 6 giugno 2014, n.
13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio)  e
successive modificazioni e integrazioni e  l'autorizzazione  relativa
al vincolo idrogeologico di cui alla legge regionale 22 gennaio 1999,
n. 4 (Norme  in  materia  di  foreste  ed  assetto  idrogeologico)  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  3. Qualora il programma di coltivazione presentato sia sottoposto a
valutazione di impatto ambientale, tutte le  autorizzazioni,  intese,
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati, necessari  alla  realizzazione  del  medesimo  programma,
vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di  servizi  convocata
dalla struttura regionale competente ai sensi dell'art. 14, comma  4,
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Il
provvedimento  finale  sostituisce   ad   ogni   effetto   tutte   le
autorizzazioni,  pareri,  intese,  nulla  osta  e  assensi   comunque
denominati, ivi incluse, laddove la zona sia  sottoposta  a  vincolo,
l'autorizzazione  paesaggistica  di  cui  all'art.  146  del  decreto
legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni  e  integrazioni  e
alla  legge  regionale  n.  13/2014  e  successive  modificazioni   e
integrazioni e l'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico  di
cui alla legge regionale  n.  4/1999  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  4. L'efficacia del  provvedimento  finale  e  la  sua  consegna  al
richiedente sono subordinate alla prestazione della cauzione  di  cui
all'art. 21 a favore del Comune interessato. 
  5. Le determinazioni conclusive assunte dalla conferenza di servizi
sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e  nel
sito informatico istituzionale dello SUAP e del Comune interessato.».