Art. 6 Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 12/2012 1. L'art. 11 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Procedimento di rilascio dell'autorizzazione). - 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8, lo SUAP convoca apposita conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, cui partecipano le amministrazioni pubbliche a vario titolo coinvolte. 2. Il procedimento ha una durata di centocinquanta giorni e si conclude con un unico provvedimento che sostituisce ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 14-quater della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, tutte le autorizzazioni, pareri, intese, nulla osta o assensi, comunque denominati, necessari per l'esercizio dell'attivita' estrattiva, ivi incluse, laddove la zona sia sottoposta a vincolo, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni e l'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico di cui alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste ed assetto idrogeologico) e successive modificazioni e integrazioni. 3. Qualora il programma di coltivazione presentato sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo programma, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi convocata dalla struttura regionale competente ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Il provvedimento finale sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni, pareri, intese, nulla osta e assensi comunque denominati, ivi incluse, laddove la zona sia sottoposta a vincolo, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale n. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni e l'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico di cui alla legge regionale n. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni. 4. L'efficacia del provvedimento finale e la sua consegna al richiedente sono subordinate alla prestazione della cauzione di cui all'art. 21 a favore del Comune interessato. 5. Le determinazioni conclusive assunte dalla conferenza di servizi sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nel sito informatico istituzionale dello SUAP e del Comune interessato.».