Art. 9 
 
       Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 12/2012 
 
  1. All'art. 15  della  legge  regionale  n.  12/2012  e  successive
modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola: «originaria» sono
inserite le seguenti: «o sopravvenuta»; 
    b) alla lettera d) del  comma  1,  le  parole:  «inosservanza  di
prescrizioni stabilite nell'autorizzazione a pena di decadenza»  sono
sostituite dalle seguenti: «grave  inosservanza  di  prescrizioni»  e
alla  fine  sono  aggiunte   le   parole:   «o   del   programma   di
coltivazione;»; 
    c) la lettera f) del comma 1, e' sostituita dalla  seguente:  «f)
sospensione volontaria dell'attivita'  per  un  periodo  superiore  a
quello consentito ai sensi dell'art. 10, comma 3;»; 
    d) alla fine della lettera h)  del  comma  1,  sono  aggiunte  le
parole: «entro il termine di cui all'art. 10, comma 2»; 
    e) alla fine del  comma  6,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:
«Qualora la domanda presentata riguardi la prosecuzione del programma
di coltivazione gia' autorizzato, si  applica  la  procedura  di  cui
all'articolo 8, comma 6.»; 
    f) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis. Fatte salve le fattispecie di decadenza di cui al comma  1,
la Regione puo' disporre la sospensione  dell'attivita'  di  cava  in
presenza di situazioni  che  possono  provocare  pregiudizio  per  le
persone o l'ambiente  ovvero  nel  caso  in  cui  sorgano  condizioni
ostative aventi carattere di temporaneita'.».