Art. 9 Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 12/2012 1. All'art. 15 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola: «originaria» sono inserite le seguenti: «o sopravvenuta»; b) alla lettera d) del comma 1, le parole: «inosservanza di prescrizioni stabilite nell'autorizzazione a pena di decadenza» sono sostituite dalle seguenti: «grave inosservanza di prescrizioni» e alla fine sono aggiunte le parole: «o del programma di coltivazione;»; c) la lettera f) del comma 1, e' sostituita dalla seguente: «f) sospensione volontaria dell'attivita' per un periodo superiore a quello consentito ai sensi dell'art. 10, comma 3;»; d) alla fine della lettera h) del comma 1, sono aggiunte le parole: «entro il termine di cui all'art. 10, comma 2»; e) alla fine del comma 6, e' aggiunto il seguente periodo: «Qualora la domanda presentata riguardi la prosecuzione del programma di coltivazione gia' autorizzato, si applica la procedura di cui all'articolo 8, comma 6.»; f) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. Fatte salve le fattispecie di decadenza di cui al comma 1, la Regione puo' disporre la sospensione dell'attivita' di cava in presenza di situazioni che possono provocare pregiudizio per le persone o l'ambiente ovvero nel caso in cui sorgano condizioni ostative aventi carattere di temporaneita'.».