Art. 13 Disposizioni finanziarie 1. Dall'applicazione dell'art. 5 non derivano maggiori spese rispetto a quelle gia' autorizzate in bilancio nella missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 08 (cooperazione e associazionismo), titolo 1 (spese correnti). 2. Dall'applicazione dell'art. 6 non derivano maggiori spese rispetto a quelle gia' autorizzate in bilancio nella missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 07 (programmazione e Governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali), titolo 2 (spese in conto capitale). 3. Dall'applicazione dell'art. 7 non derivano maggiori spese rispetto a quelle gia' autorizzate in bilancio nella missione 14 (sviluppo economico e competitivita'), programma 01 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale). 4. Con riferimento alle eventuali spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'art. 3, esse devono essere assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste sull'apposito fondo (capitolo 905400 e relativi articoli) previsto in bilancio nella missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti), e secondo le modalita' previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27. 5. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 22 settembre 2017 Il Presidente della provincia: Rossi