Art. 13 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Dall'applicazione  dell'art.  5  non  derivano  maggiori  spese
rispetto a quelle gia' autorizzate  in  bilancio  nella  missione  12
(diritti  sociali,  politiche  sociali  e  famiglia),  programma   08
(cooperazione e associazionismo), titolo 1 (spese correnti). 
  2.  Dall'applicazione  dell'art.  6  non  derivano  maggiori  spese
rispetto a quelle gia' autorizzate  in  bilancio  nella  missione  12
(diritti  sociali,  politiche  sociali  e  famiglia),  programma   07
(programmazione e Governo della rete  dei  servizi  socio-sanitari  e
sociali), titolo 2 (spese in conto capitale). 
  3.  Dall'applicazione  dell'art.  7  non  derivano  maggiori  spese
rispetto a quelle gia' autorizzate  in  bilancio  nella  missione  14
(sviluppo economico e competitivita'), programma 01 (industria, PMI e
artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale). 
  4. Con riferimento alle  eventuali  spese  discrezionali  derivanti
dall'applicazione dell'art. 3, esse devono essere assunte nei  limiti
delle autorizzazioni di spesa previste sull'apposito fondo  (capitolo
905400 e relativi articoli) previsto in bilancio  nella  missione  01
(servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11  (altri
servizi generali), titolo 1 (spese correnti), e secondo le  modalita'
previste dalle direttive emanate dalla Giunta  provinciale  ai  sensi
dell'art. 4 (Disposizioni per il contenimento e la  razionalizzazione
delle spese della Provincia)  della  legge  provinciale  27  dicembre
2010, n. 27. 
  5. Dall'applicazione degli  altri  articoli  di  questa  legge  non
derivano spese a carico del bilancio provinciale. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Provincia. 
 
    Trento, 22 settembre 2017 
 
                                 Il Presidente della provincia: Rossi