Art. 4 Tavolo per il coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze 1. E' istituito il tavolo per il coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze. 2. Il tavolo ha i seguenti compiti: a) formula proposte alla Giunta provinciale relativamente agli interventi in materia di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze; b) esprime il proprio parere sullo schema di protocollo di' collaborazione previsto dall'art. 8; c) svolge attivita' di monitoraggio e di promozione in materia di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze; d) formula proposte per la costituzione del sistema unificato di raccolta dei dati previsto dall'art. 3, comma 1, lettera f). 3. Il tavolo e' nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed e' composto da: a) l'assessore competente in materia di attivita' sociali o un suo delegato, che presiede il tavolo; b) i dirigenti dei dipartimenti provinciali competenti in materia di politiche sociali, di politiche sanitarie, di agricoltura, di commercio, di ambiente o i loro delegati; c) un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali; d) un rappresentante designato dalle associazioni piu' rappresentative nel settore della distribuzione; e) un rappresentante dell'Ordine dei farmacisti; f) i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte all'albo previsto dall'art. 3 della legge provinciale sul volontariato 1992 e attive a livello provinciale nel settore della distribuzione delle eccedenze; g) un rappresentante del tavolo provinciale per l'economia solidale previsto dalla legge provinciale n. 13 del 2010. 4. L'attivita' di segreteria e' svolta dalla struttura provinciale competente in materia di volontariato. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione le modalita' di funzionamento del tavolo. Ai suoi componenti non spetta alcun compenso o rimborso spese.