Art. 5 Contributi alle organizzazioni di volontariato per il recupero e la distribuzione delle eccedenze 1. La Provincia e gli enti locali possono concedere alle organizzazioni di volontariato previste dall'art. 2, comma 1, lettera a), i contributi e i rimborsi previsti dall'art. 5 della legge provinciale sul volontariato 1992. 2. I contributi per le spese di funzionamento previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge provinciale sul volontariato 1992 possono essere concessi fino a totale copertura delle spese ammesse sostenute per il recupero e la distribuzione delle eccedenze e comprendono in particolare: a) i costi di gestione relativi alla raccolta, alla conservazione e alla distribuzione delle eccedenze a beneficio delle persone indigenti; b) i costi derivanti dall'utilizzazione degli immobili nei quali e' svolta l'attivita' di raccolta, di conservazione o di distribuzione delle eccedenze, tra i quali i costi per sostenere i canoni di locazione e le spese di manutenzione ordinaria; c) i costi per l'utilizzo e per la manutenzione dei mezzi di trasporto e delle attrezzature tecniche necessarie all'attivita' di raccolta e di distribuzione delle eccedenze; d) i costi derivanti dall'informatizzazione delle attivita' di recupero e di' distribuzione delle eccedenze. 3. Per le iniziative destinate ad attuare le finalita' di questa legge individuate come ambiti operativi prioritari ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, della legge provinciale sul volontariato 1992, i contributi previsti dall'art. 5, comma 1, lettera b), della medesima legge possono essere concessi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa. Una idonea quota dello stanziamento autorizzato per i fini previsti dall'art. 5 della legge provinciale sul volontariato 1992 e' riservata alla concessione dei contributi previsti da questo comma. 4. I criteri e le modalita' per la concessione dei contributi e dei rimborsi previsti da questo articolo sono stabiliti con i provvedimenti previsti dall'art. 5 della legge provinciale sul volontariato 1992.