Art. 6 Immobili e attrezzature per il recupero e la distribuzione delle eccedenze 1. Al fine di assicurare alle organizzazioni di volontariato previste dall'art. 2, comma 1, lettera a), la disponibilita' di immobili e attrezzature, ivi compresi i mezzi di trasporto, finalizzati alle attivita' di recupero e di distribuzione delle eccedenze, si applicano gli articoli 39 e 40 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), e le relative disposizioni attuative.