Art. 7 Contributi per le imprese 1. La Giunta provinciale, nell'ambito della deliberazione prevista dall'art. 35 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), puo' prevedere il riconoscimento di maggiorazioni degli aiuti previsti per gli investimenti sostenuti dalle imprese per il perseguimento delle finalita' di questa legge.