Art. 7 
 
                      Contributi per le imprese 
 
  1. La Giunta provinciale, nell'ambito della deliberazione  prevista
dall'art. 35 della legge provinciale 13 dicembre 1999,  n.  6  (legge
provinciale sugli incentivi alle imprese  1999),  puo'  prevedere  il
riconoscimento  di  maggiorazioni  degli  aiuti  previsti   per   gli
investimenti sostenuti  dalle  imprese  per  il  perseguimento  delle
finalita' di questa legge.