Art. 11 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Fatte salve  le  ulteriori  sanzioni  previste  dalla  normativa
nazionale, per le violazioni delle disposizioni di  questa  legge  si
applicano le seguenti sanzioni amministrative: 
    a) da 1.500 a 9.000 euro per il  panificio  che  non  svolga  nel
proprio  ambito  l'intero  ciclo  di  produzione  del   pane,   dalla
lavorazione delle materie prime fino alla cottura finale; 
    b) da 1.500  a  9.000  euro  per  l'esercizio  dell'attivita'  di
panificazione in assenza della SCIA; 
    c) da 200  a  1.200  euro  per  la  mancata  comunicazione  della
variazione del nominativo del responsabile dell'attivita' produttiva; 
    d)  da  200  a  1.200  euro  se  il  responsabile  dell'attivita'
produttiva  non  ottempera  all'obbligo  formativo   secondo   quanto
previsto dall'articolo  4,  comma  4,  o  non  possiede  nessuno  dei
requisiti previsti dall'articolo 4, comma 5; 
    e) da 100 a 600 euro per il mancato rispetto delle  modalita'  di
vendita previste dall'articolo 5. 
  2. In caso di recidiva  gli  importi  previsti  dal  comma  1  sono
raddoppiati e  puo'  essere  revocata  l'autorizzazione  all'uso  del
marchio di qualita' previsto dall'articolo 7. 
  3. Con regolamento, da adottarsi entro dodici mesi  dalla  data  di
entrata in vigore di questa legge, sono individuate le fattispecie di
violazioni amministrative tra quelle previste dal  comma  1,  per  le
quali, in presenza dell'accertamento di una violazione,  non  si  da'
corso all'immediata attivazione del procedimento di irrogazione della
sanzione amministrativa ma trova applicazione il sistema ingiuntivo a
carattere  ripristinatorio  disciplinato  dall'articolo  1-bis  della
legge  provinciale  27  agosto  1982,   n.   20   (Disposizioni   per
l'applicazione delle sanzioni amministrative).  Il  regolamento  puo'
dettare anche le disposizioni di specificazione e d'integrazione  per
l'applicazione di questo comma, ivi comprese le eventuali  condizioni
cui  e'  subordinata  l'applicazione  del  temperamento  del   regime
sanzionatorio.