Art. 11 Sanzioni 1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni delle disposizioni di questa legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) da 1.500 a 9.000 euro per il panificio che non svolga nel proprio ambito l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura finale; b) da 1.500 a 9.000 euro per l'esercizio dell'attivita' di panificazione in assenza della SCIA; c) da 200 a 1.200 euro per la mancata comunicazione della variazione del nominativo del responsabile dell'attivita' produttiva; d) da 200 a 1.200 euro se il responsabile dell'attivita' produttiva non ottempera all'obbligo formativo secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, o non possiede nessuno dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 5; e) da 100 a 600 euro per il mancato rispetto delle modalita' di vendita previste dall'articolo 5. 2. In caso di recidiva gli importi previsti dal comma 1 sono raddoppiati e puo' essere revocata l'autorizzazione all'uso del marchio di qualita' previsto dall'articolo 7. 3. Con regolamento, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, sono individuate le fattispecie di violazioni amministrative tra quelle previste dal comma 1, per le quali, in presenza dell'accertamento di una violazione, non si da' corso all'immediata attivazione del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa ma trova applicazione il sistema ingiuntivo a carattere ripristinatorio disciplinato dall'articolo 1-bis della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative). Il regolamento puo' dettare anche le disposizioni di specificazione e d'integrazione per l'applicazione di questo comma, ivi comprese le eventuali condizioni cui e' subordinata l'applicazione del temperamento del regime sanzionatorio.