Art. 12 Disposizioni transitorie 1. I panifici attivi alla data di entrata in vigore di questa legge comunicano allo sportello unico per le attivita' produttive, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, il nominativo del responsabile dell'attivita' produttiva ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese. 2. I contenuti del corso previsto dall'articolo 4, comma 4, sono definiti entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge. 3. In sede di prima applicazione di questa legge, i responsabili dell'attivita' produttiva, a eccezione dei soggetti esonerati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sono tenuti a frequentare il corso di formazione previsto dall'articolo 4, comma 4, entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla definizione del corso ai sensi del comma 2 di questo articolo.