Art. 12 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I panifici attivi alla data di entrata in vigore di questa legge
comunicano allo sportello unico per le  attivita'  produttive,  entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di  questa  legge,
il nominativo del  responsabile  dell'attivita'  produttiva  ai  fini
dell'annotazione nel registro delle imprese. 
  2. I contenuti del corso previsto dall'articolo 4,  comma  4,  sono
definiti entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore  di  questa
legge. 
  3. In sede di prima applicazione di questa  legge,  i  responsabili
dell'attivita' produttiva, a  eccezione  dei  soggetti  esonerati  ai
sensi dell'articolo 4, comma 5, sono tenuti a frequentare il corso di
formazione previsto  dall'articolo  4,  comma  4,  entro  il  termine
massimo di ventiquattro mesi dalla definizione del corso ai sensi del
comma 2 di questo articolo.