Art. 3 
 
              Esercizio dell'attivita' di panificazione 
 
  1.  L'apertura  di  un  nuovo  panificio,  il  trasferimento  e  la
trasformazione  di  panifici   gia'   esistenti   sono   soggetti   a
segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'  (SCIA)   ai   sensi
dell'articolo 23 della legge provinciale  30  novembre  1992,  n.  23
(legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992), da  inoltrare
al comune competente per territorio, tramite lo sportello  unico  per
le  attivita'  produttive  previsto  dall'articolo  16  sexies  della
medesima   legge   provinciale.   La   SCIA   e'   corredata    anche
dall'indicazione  dei  nominativi  dei  responsabili   dell'attivita'
produttiva; la variazione dei  nominativi  e'  comunicata  al  comune
competente per territorio. 
  2. L'attivita' di panificazione e' esercitata  nel  rispetto  delle
vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia,  ambientale  e
di sicurezza nei luoghi di lavoro.