Art. 3 Esercizio dell'attivita' di panificazione 1. L'apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici gia' esistenti sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992), da inoltrare al comune competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attivita' produttive previsto dall'articolo 16 sexies della medesima legge provinciale. La SCIA e' corredata anche dall'indicazione dei nominativi dei responsabili dell'attivita' produttiva; la variazione dei nominativi e' comunicata al comune competente per territorio. 2. L'attivita' di panificazione e' esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.