Art. 4 Responsabile dell'attivita' produttiva 1. Il responsabile dell'attivita' produttiva e' il titolare o un collaboratore familiare, un socio o un dipendente lavoratore dell'impresa di panificazione. 2. Al responsabile dell'attivita' produttiva e' affidato il compito di garantire l'utilizzo di materie prime in conformita' alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro nonche' la qualita' del prodotto finito. 3. Il responsabile dell'attivita' produttiva e' individuato per ogni panificio. 4. Il responsabile dell'attivita' produttiva e' tenuto alla frequenza di un corso di formazione obbligatorio i cui contenuti e la cui durata sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Il corso di formazione e' frequentato entro un anno decorrente dall'indicazione nella SCIA del nominativo del responsabile dell'attivita' produttiva. 5. Non e' tenuto alla frequenza del corso di formazione obbligatoria il responsabile dell'attivita' produttiva che risulti in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) aver prestato la propria attivita' lavorativa per almeno tre anni presso un panificio con la qualifica di operaio specializzato o con una qualifica superiore nel settore della panificazione secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi di lavoro; b) aver esercitato per almeno tre anni l'attivita' all'interno del panificio in qualita' di titolare, collaboratore familiare o socio; c) aver conseguito il diploma professionale di istruzione e formazione professionale nell'ambito del sistema di istruzione professionale in materie attinenti al settore della panificazione; d) aver conseguito l'attestato di qualifica professionale di istruzione e formazione professionale nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale in materie attinenti al settore della panificazione, unitamente a un periodo di attivita' lavorativa con la qualifica di operaio specializzato o con una qualifica superiore della durata di almeno un anno; e) aver conseguito la qualifica professionale ai fini contrattuali a seguito del rapporto di apprendistato; f) aver gia' frequentato il corso di formazione obbligatorio previsto dal comma 4.