Art. 4 
 
               Responsabile dell'attivita' produttiva 
 
  1. Il responsabile dell'attivita' produttiva e' il  titolare  o  un
collaboratore  familiare,  un  socio  o  un   dipendente   lavoratore
dell'impresa di panificazione. 
  2. Al responsabile dell'attivita' produttiva e' affidato il compito
di garantire l'utilizzo di materie prime in  conformita'  alle  norme
vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e  di  sicurezza
nei luoghi di lavoro nonche' la qualita' del prodotto finito. 
  3. Il responsabile dell'attivita'  produttiva  e'  individuato  per
ogni panificio. 
  4.  Il  responsabile  dell'attivita'  produttiva  e'  tenuto   alla
frequenza di un corso di formazione obbligatorio i cui contenuti e la
cui durata sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
Il corso di  formazione  e'  frequentato  entro  un  anno  decorrente
dall'indicazione  nella  SCIA   del   nominativo   del   responsabile
dell'attivita' produttiva. 
  5.  Non  e'  tenuto  alla  frequenza  del   corso   di   formazione
obbligatoria il responsabile dell'attivita' produttiva che risulti in
possesso di uno dei seguenti requisiti: 
    a) aver prestato la propria attivita' lavorativa per  almeno  tre
anni presso un panificio con la qualifica di operaio specializzato  o
con una qualifica superiore nel settore della  panificazione  secondo
la disciplina dei vigenti contratti collettivi di lavoro; 
    b) aver esercitato per almeno tre  anni  l'attivita'  all'interno
del panificio in qualita'  di  titolare,  collaboratore  familiare  o
socio; 
    c) aver conseguito  il  diploma  professionale  di  istruzione  e
formazione  professionale  nell'ambito  del  sistema  di   istruzione
professionale in materie attinenti al settore della panificazione; 
    d) aver conseguito  l'attestato  di  qualifica  professionale  di
istruzione e formazione  professionale  nell'ambito  del  sistema  di
istruzione e formazione professionale in materie attinenti al settore
della panificazione, unitamente a un periodo di attivita'  lavorativa
con la  qualifica  di  operaio  specializzato  o  con  una  qualifica
superiore della durata di almeno un anno; 
    e)  aver  conseguito   la   qualifica   professionale   ai   fini
contrattuali a seguito del rapporto di apprendistato; 
    f) aver gia' frequentato  il  corso  di  formazione  obbligatorio
previsto dal comma 4.