Art. 6 
 
             Promozione dei prodotti della panificazione 
 
  1. Per favorire la promozione  dei  prodotti  della  panificazione,
anche  attraverso  la  costituzione  e  la  diffusione  di   appositi
contrassegni, la provincia puo' concedere contributi agli enti  e  ai
soggetti  rappresentativi  del  settore  per  la   realizzazione   di
specifici progetti ai sensi dell'articolo 23 della legge  provinciale
13 dicembre 1999,  n.  6  (legge  provinciale  sugli  incentivi  alle
imprese 1999).