Art. 6 Promozione dei prodotti della panificazione 1. Per favorire la promozione dei prodotti della panificazione, anche attraverso la costituzione e la diffusione di appositi contrassegni, la provincia puo' concedere contributi agli enti e ai soggetti rappresentativi del settore per la realizzazione di specifici progetti ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999).