Art. 9 Incentivi a sostegno del settore della panificazione 1. Nell'ambito degli interventi previsti dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, la provincia puo' sostenere le imprese operanti nel settore della panificazione anche in relazione a progetti per la crescita e la qualificazione del settore e a progetti per la tutela dei consumatori affetti da particolari patologie alimentari. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 35 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 puo' stabilire che l'accesso agli aiuti sia subordinato al possesso da parte del responsabile dell'attivita' produttiva dei requisiti previsti dall'articolo 4, commi 4 e 5. 2. Nell'ambito degli interventi previsti dalla legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), la provincia puo' sostenere le imprese agricole in relazione alla coltivazione dei cereali destinati alla panificazione e alla realizzazione di investimenti per lo svolgimento dell'attivita' di panificazione in rapporto di diretta connessione con l'impresa agricola; la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 3 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 puo' stabilire che l'accesso agli aiuti sia subordinato al possesso da parte del responsabile dell'attivita' produttiva dei requisiti previsti dall'articolo 4, commi 4 e 5. 3. Gli incentivi previsti da questo articolo sono disposti nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.