Art. 9 
 
        Incentivi a sostegno del settore della panificazione 
 
  1. Nell'ambito degli interventi previsti  dalla  legge  provinciale
sugli incentivi alle imprese 1999, la  provincia  puo'  sostenere  le
imprese operanti nel settore della panificazione anche in relazione a
progetti per la crescita e la qualificazione del settore e a progetti
per la  tutela  dei  consumatori  affetti  da  particolari  patologie
alimentari.  La  deliberazione  della  Giunta  provinciale   prevista
dall'articolo 35 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese
1999 puo' stabilire che  l'accesso  agli  aiuti  sia  subordinato  al
possesso da parte  del  responsabile  dell'attivita'  produttiva  dei
requisiti previsti dall'articolo 4, commi 4 e 5. 
  2. Nell'ambito degli interventi previsti dalla legge provinciale 28
marzo 2003,  n.  4  (legge  provinciale  sull'agricoltura  2003),  la
provincia puo'  sostenere  le  imprese  agricole  in  relazione  alla
coltivazione  dei  cereali  destinati  alla  panificazione   e   alla
realizzazione di investimenti per lo  svolgimento  dell'attivita'  di
panificazione  in  rapporto  di  diretta  connessione  con  l'impresa
agricola;  la  deliberazione  della   Giunta   provinciale   prevista
dall'articolo 3 della legge provinciale  sull'agricoltura  2003  puo'
stabilire che l'accesso agli aiuti sia  subordinato  al  possesso  da
parte  del  responsabile  dell'attivita'  produttiva  dei   requisiti
previsti dall'articolo 4, commi 4 e 5. 
  3. Gli incentivi previsti da  questo  articolo  sono  disposti  nel
rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti  di
Stato.