Art. 3 Beni, risorse finanziarie e rapporti giuridici attivi e passivi 1. I beni patrimoniali, gia' delle Province e trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 26/2014, possono essere trasferiti in proprieta' alla Societa' per lo svolgimento delle attivita' conferite ai sensi dell'art. 2; nel caso di beni immobili il conferimento avviene a condizione che gli stessi siano acquisiti al patrimonio indisponibile della Societa' medesima. 2. I beni demaniali, trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 61 della legge regionale n. 26/2014, sono conferiti alla Societa', in regime di concessione d'uso, a decorrere dal 1° gennaio 2018. 3. Le risorse finanziarie e i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti la viabilita' provinciale trasferiti alla Regione ai sensi degli articoli 35 e 61 della legge regionale n. 26/2014, nonche' quelli maturati e non esauriti nel periodo tra il 1° luglio 2016 e il 31 dicembre 2017, sono conferiti alla Societa' a decorrere dal 1° gennaio 2018. Restano attribuiti alla Regione e all'Avvocatura della Regione i contenziosi giudiziali e stragiudiziali in materia di viabilita' provinciale relativi a fatti o eventi anteriori al 1° gennaio 2018.