Art. 3 
 
   Beni, risorse finanziarie e rapporti giuridici attivi e passivi 
 
  1. I beni patrimoniali,  gia'  delle  Province  e  trasferiti  alla
Regione ai sensi dell'art.  35  della  legge  regionale  n.  26/2014,
possono  essere  trasferiti  in  proprieta'  alla  Societa'  per   lo
svolgimento delle attivita' conferite ai sensi dell'art. 2; nel  caso
di beni immobili il conferimento avviene a condizione che gli  stessi
siano acquisiti al patrimonio indisponibile della Societa' medesima. 
  2. I beni demaniali, trasferiti alla Regione ai sensi dell'art.  61
della legge regionale n. 26/2014, sono conferiti  alla  Societa',  in
regime di concessione d'uso, a decorrere dal 1° gennaio 2018. 
  3. Le risorse finanziarie e i rapporti giuridici attivi  e  passivi
inerenti la viabilita' provinciale trasferiti alla Regione  ai  sensi
degli articoli 35 e 61 della  legge  regionale  n.  26/2014,  nonche'
quelli maturati e non esauriti nel periodo tra il 1° luglio 2016 e il
31 dicembre 2017, sono conferiti alla Societa'  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2018. Restano attribuiti alla Regione e all'Avvocatura  della
Regione i contenziosi  giudiziali  e  stragiudiziali  in  materia  di
viabilita' provinciale relativi a fatti  o  eventi  anteriori  al  1°
gennaio 2018.