Art. 4 
 
                Disposizioni in materia di personale 
 
  1. Il personale trasferito alla Regione, in relazione alle funzioni
in materia di viabilita' provinciale, come individuato dagli atti  di
trasferimento adottati  a  seguito  dei  piani  di  subentro  di  cui
all'art. 35 della legge regionale n. 26/2014, in servizio  alla  data
del 31 dicembre 2022, e' trasferito alla Societa' a decorrere dal  1°
gennaio 2023; il trasferimento puo' avvenire, a domanda del personale
interessato, anche  con  una  decorrenza  anteriore,  concordata  dal
personale medesimo con la Societa', a partire dall'1 gennaio 2018. Al
personale trasferito e' applicato il Contratto collettivo  di  lavoro
vigente presso la Societa'. Al fine di  assicurare,  nelle  more  del
trasferimento,  la  continuita'  nello  svolgimento  delle  attivita'
conferite, il personale di cui al primo  periodo,  in  servizio  alla
data del 31 dicembre 2017, e' messo a  disposizione  della  Societa',
previa convenzione  con  la  Regione  e  con  oneri  a  carico  della
medesima, a decorrere dal 1°  gennaio  2018.  Al  personale  messo  a
disposizione  continua  ad  applicarsi  lo  stato  giuridico   e   il
trattamento economico del personale regionale. 
  2. In relazione al comma 1,  la  Societa',  fermo  restando  quanto
disposto al comma 8, ridetermina la propria dotazione  organica,  per
un numero di unita' pari a quello del personale individuato  con  gli
atti di cui al medesimo comma 1. 
  3. La Regione, a  decorrere  dal  1°  gennaio  2018,  procede  alla
costituzione  di  una  dotazione  organica  separata  a  esaurimento,
corrispondente ai posti del personale messo a disposizione  ai  sensi
del comma 1, che verra' progressivamente ridotta  contestualmente  al
trasferimento o al rientro dalla messa a disposizione  del  personale
stesso ai sensi dei commi 1, 5 e 6. 
  4. La Regione, a decorrere dal  1°  gennaio  2018,  trasferisce  al
bilancio della Societa' con la legge regionale di stabilita'  risorse
corrispondenti al  trattamento  economico  riferito  alle  unita'  di
personale individuate con gli atti di cui al primo periodo del  comma
1 e non piu' in servizio alla data del 31 dicembre 2017;  la  Regione
trasferisce, altresi', progressivamente al bilancio  della  Societa',
nel periodo compreso trai il 1° gennaio 2018 e il  1°  gennaio  2023,
mediante le leggi regionali  di  stabilita'  e  di  assestamento  del
bilancio, le risorse corrispondenti al  trattamento  economico  delle
unita'  di  personale   trasferite   alla   Societa'   o   ad   altra
amministrazione o rientrate dalla messa a disposizione o cessate  dal
servizio. La Regione, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, tenuto conto del periodo  di  tempo  intercorso
tra i primi piani di ricognizione del personale addetto alle funzioni
in materia di viabilita' di cui all'art. 34 della legge regionale  n.
26/2014 e i provvedimenti di  cui  al  primo  periodo  del  comma  1,
trasferisce al bilancio della Societa', per le finalita'  di  cui  al
comma 8,  ulteriori  risorse  corrispondenti  all'80  per  cento  del
trattamento economico medio delle unita' di personale rientranti  nei
suddetti piani di ricognizione e non trasferiti con  i  provvedimenti
di cui al primo periodo del comma 1. 
  5. Il personale messo a disposizione ai  sensi  del  comma  1  puo'
partecipare,  per  tutta  la  durata  del  periodo  della   messa   a
disposizione, alle procedure di mobilita' attivate dagli enti  locali
del Comparto unico del  pubblico  impiego  regionale  e  locale  o  a
procedure di mobilita'  intercompartimentale;  nel  caso  degli  enti
locali del Comparto unico l'acquisizione di detto personale  mediante
la mobilita' avviene a valere sui budget assunzionali previsti  dalla
vigente normativa. In caso di mobilita' di comparto non e'  richiesto
il nulla osta; il trasferimento del personale non puo' avvenire prima
che   siano   trascorsi   centoventi   giorni   dalla   comunicazione
dell'amministrazione  ricevente,  fatta  salva  la  possibilita'  per
l'Amministrazione  regionale  e  l'amministrazione  di  destinazione,
sentita  la  Societa',  di  concordare  un  termine   diverso   anche
inferiore. 
  6. La Regione, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il  31
dicembre 2022, prima di procedere alle assunzioni  di  personale  non
dirigente previste dai singoli piani  dei  fabbisogni  occupazionali,
avvia interpelli interni riservati al personale messo a  disposizione
ai  sensi  del  comma  1,  in  possesso  della  categoria  e  profilo
professionale dei posti da ricoprire, nel limite massimo del  15  per
cento del contingente  di  posti  destinati  a  tale  copertura,  con
arrotondamento  all'unita'  superiore.  Il  rientro  dalla  messa   a
disposizione avviene a valere  sui  budget  assunzionali.  La  Giunta
regionale definisce preventivamente  i  criteri  per  individuare  il
personale avente titolo al rientro nel caso in cui vi sia  un  numero
di domande di rientro dalla messa a disposizione superiore al  numero
dei posti disponibili ai sensi del primo periodo. 
  7. Al fine di consentire la piena operativita' della  Societa',  la
medesima puo' procedere, nel limite delle risorse trasferite ai sensi
del comma 4, primo periodo e  per  il  periodo  compreso  tra  il  1°
gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, all'assunzione di personale,  per
la sostituzione  di  quello  trasferito  in  mobilita'  presso  altra
amministrazione ai  sensi  del  comma  5,  rientrato  dalla  messa  a
disposizione ai sensi del comma  6  o  cessato  dal  servizio  al  31
dicembre 2017 o  nel  corso  del  periodo  di  messa  a  disposizione
mediante, in ordine prioritario, l'attivazione della mobilita' di cui
all'art. 14 della legge regionale 4 maggio 2012, n.  10  (Riordino  e
disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a
Societa' di capitali),  lo  scorrimento  di  proprie  graduatorie  di
selezioni ad evidenza pubblica in corso di validita' o l'indizione di
nuove selezioni ad evidenza pubblica. 
  8. Al fine di corrispondere in  modo  adeguato  e  funzionale  alle
accresciute esigenze operative nei settori amministrativo e contabile
che conseguiranno al conferimento delle attivita', la  Societa'  puo'
procedere,  previa   ridefinizione   della   dotazione   organica   e
utilizzando  le  risorse  di  cui  al  comma   4   secondo   periodo,
all'attivazione, nel periodo compreso  tra  la  data  di  entrata  in
vigore della presente legge e  il  31  dicembre  2017,  delle  stesse
procedure di cui al comma 7, ai fini dell'assunzione di personale con
professionalita' amministrativo contabile. 
  9. In caso di  reinternalizzazione  delle  attivita'  conferite  ai
sensi dell'art. 2 da parte  della  Regione,  la  medesima,  prima  di
effettuare nuove assunzioni di personale, procede  al  riassorbimento
delle unita' di personale trasferite  alla  Societa',  ai  sensi  del
comma 1, previa ridefinizione delle dotazioni organiche della Regione
e della Societa' e con  contestuale  corrispondente  riduzione  delle
risorse trasferite.