Allegato 
 
Regolamento per la concessione di aiuti per servizi di  consulenza  a
  favore delle aziende zootecniche regionali, in attuazione dell'art.
  3, commi da 11 a 14, della legge regionale 29 dicembre 2016, n.  25
  (Legge di stabilita' 2017). 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' di
concessione di aiuti per servizi di consulenza a favore delle aziende
zootecniche regionali, in attuazione dell'art. 3, commi da 11  a  14,
della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25  (Legge  di  stabilita'
2017). 
 
                               Art. 2. 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si  intende
per: 
      a) aiuto: qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di  cui
all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea; 
      b) azienda  zootecnica:  azienda  che  conduce  in  regione  un
allevamento di almeno una tra  le  specie  bovina,  bufalina,  suina,
ovina, caprina, equina, avicola e cunicola; 
      c) intensita' dell'aiuto:  importo  lordo  dell'aiuto  espresso
come percentuale delle spese ammissibili, al lordo di imposte o altri
oneri; 
      d) contratto: accordo di adesione per la fornitura dei  servizi
di consulenza da sottoscrivere tra aziende zootecniche e il fornitore
del servizio; 
      e) consulenza: l'insieme delle consulenze  fornite  nell'ambito
di uno stresso contratto. 
 
                               Art. 3. 
 
                           Regime di aiuto 
 
    1. Gli aiuti di cui all'art. 1 sono concessi in osservanza  delle
condizioni  stabilite  dal  regolamento  (UE)   n.   702/2014   della
Commissione del 25  giugno  2014  che  dichiara  compatibili  con  il
mercato interno,  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune  categorie  di
aiuti nei settori agricolo e forestale e  nelle  zone  rurali  e  che
abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L193 del 1° luglio 2014,
in particolare nel rispetto di quanto contenuto  all'art.  22  (Aiuti
per i servizi di consulenza) del regolamento stesso. 
 
                               Art. 4. 
 
         Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilita' 
 
    1. I beneficiari degli aiuti  sono  le  aziende  zootecniche  che
intendono  usufruire  di  servizi  di  consulenza,  in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) essere conduttori di un'azienda  zootecnica  sul  territorio
regionale; 
      b) essere iscritte nel registro delle imprese della  Camera  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  (CCIAA)  di  cui
all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento  delle
Camere di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura),  fatte
salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione  in  base
alla vigente normativa di riferimento; 
      c) non essere imprese in difficolta' come definite all'art.  2,
paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014; 
      d) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente  a
seguito di una precedente decisione  della  Commissione  europea  che
dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno. 
 
                               Art. 5. 
 
Programma  regionale  per  i  servizi  di  consulenza   nel   settore
                             zootecnico 
 
    1. I servizi di consulenza di cui al  presente  regolamento  sono
contenuti e descritti in uno  specifico  Programma  regionale  per  i
servizi di consulenza nel settore zootecnico, di durata annuale e con
scadenza al 31 dicembre di ogni anno. 
    2. Il Programma di cui al comma 1 e' predisposto  dal  prestatore
di servizi di consulenza, individuato dall'art. 3,  comma  12,  della
legge  regionale  n.  25/2016,   nell'Associazione   allevatori   del
Friuli-Venezia Giulia, di seguito Associazione, ed e'  finalizzato  a
sostenere le aziende zootecniche al fine di accrescere  e  migliorare
le condizioni agronomiche, sanitarie, ambientali ed economiche  degli
allevamenti   nonche'   garantire   la   sicurezza   alimentare   dei
consumatori. 
 
                               Art. 6. 
 
                  Servizi di consulenza ammissibili 
 
    1. I servizi di consulenza ammissibili contenuti all'interno  del
Programma possono riguardare: 
      a) consulenza zootecnica in merito alla verifica della qualita'
degli alimenti impiegati in azienda,  alla  corretta  ed  equilibrata
formulazione    delle    razioni    alimentari,    al    monitoraggio
dell'efficienza alimentare delle bovine allevate  e  all'analisi  dei
punti critici della gestione della mandria; 
      b) consulenza veterinaria al fine  di  migliorare  gli  aspetti
igienico-sanitari e riproduttivi; 
      c) consulenza in materia ambientale e in  materia  di  gestione
dei rifiuti speciali  agricoli,  nonche'  consulenza  in  materia  di
benessere animale; 
      d) consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
      e) consulenza sulla certificazione delle produzioni finalizzata
a garantire la sicurezza alimentare dei consumatori; 
      f)  consulenza  in  materia  di  igiene  delle  operazioni   di
mungitura; 
      g) consulenza sulla ottimale gestione economica  delle  aziende
zootecniche. 
    2. I servizi di consulenza sono attuati attraverso la stipula  di
specifici contratti tra Associazione e soggetti  beneficiari  che  ne
facciano richiesta, ancorche' non soci dell'Associazione, nei  limiti
delle disponibilita' finanziarie. Gli eventuali  contributi  dei  non
soci ai costi amministrativi  dell'Associazione  sono  limitati  alle
spese del servizio di consulenza prestato. 
    3. I servizi di consulenza finanziabili sono quelli  prestati  in
data successiva a quella di presentazione della domanda di aiuto. 
    4.  L'Associazione  e'  tenuta  a  rispettare  gli  obblighi   di
riservatezza di cui all'art. 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
1306/2013. 
 
                               Art. 7. 
 
         Tipologia e aliquota dell'aiuto, spese ammissibili 
 
    1. Sono ammissibili le spese relative ai  servizi  di  consulenza
prestati dall'Associazione alle  aziende  zootecniche  che  ne  fanno
richiesta. 
    2. L'aiuto e' concesso ed erogato all'Associazione  nella  misura
del 90 per cento delle spese relativi ai servizi di consulenza. 
    3.    L'Associazione    puo'    autonomamente     definire     la
compartecipazione finanziaria delle aziende  zootecniche  alle  spese
per i servizi di consulenza prestati, eventualmente  diversificandola
sulla base delle specie allevate, delle  modalita'  del  servizio  di
consulenza  fornito,  delle  diverse  realta'  territoriali  e  della
consistenza dell'allevamento. 
    4. L'importo massimo dell'aiuto non puo'  superare  la  somma  di
1.500,00 euro per singolo contratto di consulenza. 
 
                               Art. 8. 
 
              Modalita' di presentazione della domanda 
 
    1. La domanda di aiuto e' presentata annualmente  alla  Direzione
centrale competente in materia di agricoltura entro  il  31  dicembre
dell'anno  precedente  a  quello  di  svolgimento  dell'attivita'  di
consulenza. 
    2. Alla  domanda  di  aiuto  deve  essere  allegata  la  seguente
documentazione: 
      a) programma di cui all'art. 5 e relazione tecnica dei  servizi
di consulenza, con indicazione del  personale  impiegato  e  relative
qualifiche ed esperienze maturate nel settore di consulenza offerto; 
      b) copia del modello dei contratti  di  consulenza  predisposti
per ciascun servizio di consulenza; 
      c) preventivo generale di spesa e preventivo di spesa suddiviso
per ciascun servizio di consulenza nonche' quantificazione indicativa
del numero di contratti per ciascuna tipologia di consulenza; 
      d) organi sociali; 
      e) delibera dell'Associazione di approvazione  dei  servizi  di
consulenza; 
      f) dichiarazione attestante che sulle stesse spese  ammissibili
non vengono richiesti altri aiuti pubblici di qualsiasi natura. 
 
                               Art. 9. 
 
         Istruttoria delle domande e concessione dell'aiuto 
 
    1. Il Servizio competente verifica la completezza della domanda e
della documentazione prevista a corredo della  stessa,  e  valuta  la
sussistenza dei requisiti di ammissibilita' e l'ammissibilita'  delle
spese, richiedendo eventuali  integrazioni  ai  sensi  dell'art.  11,
comma 1, lettera c), della legge regionale n. 7/2000. 
    2. Nel caso  in  cui  la  domanda  non  risulti  ammissibile,  il
Servizio comunica i motivi ostativi all'accoglimento della stessa, ai
sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000. 
    3. Il provvedimento di concessione dell'aiuto e'  adottato  entro
120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. 
 
                              Art. 10. 
 
                              Anticipo 
 
    1.  A   richiesta   dell'Associazione,   puo'   essere   disposta
l'erogazione di un anticipo dell'aiuto, nella misura massima  del  70
per cento dello stesso. 
 
                              Art. 11. 
 
               Rendicontazione ed erogazione del saldo 
 
    1. L'erogazione del saldo dell'aiuto  viene  effettuata  dopo  la
verifica  della  documentazione  di  rendicontazione  allegata   alla
domanda di pagamento, che  l'Associazione  deve  presentare  entro  i
termini fissati dal decreto di concessione,  ai  sensi  dell'art.  43
della legge regionale n. 7/2000. 
    2. A titolo di rendicontazione deve essere presentato  un  elenco
che evidenzi il numero  di  contratti  suddivisi  per  tipologia,  le
aziende zootecniche e il relativo importo,  con  la  descrizione  del
tipo di attivita' svolta e del personale impiegato. 
    3. Deve altresi' essere allegata la  dichiarazione,  sottoscritta
dalle singole aziende, attestante che  queste  non  sono  imprese  in
difficolta' e non sono destinatarie di un ordine di recupero ai sensi
dell'art. 4 del presente regolamento. 
 
                              Art. 12. 
 
                      Obblighi dei beneficiari 
 
    1. I beneficiari sono obbligati a garantire la disponibilita'  di
accesso  ai  propri  locali  ed  a  rendere  disponibili   tutte   le
informazioni e le risorse necessarie allo svolgimento del servizio di
consulenza. 
 
                              Art. 13. 
 
                          Divieto di cumulo 
 
    1. Gli aiuti di cui al presente regolamento  non  possono  essere
cumulati con  altri  contributi  pubblici,  ivi  compresi  gli  aiuti
concessi  a  titolo  de  minimis,  in  relazione  alle  stesse  spese
ammissibili. 
 
                              Art. 14. 
 
                            Demarcazione 
 
    1. I servizi di consulenza ammissibili di  cui  all'art.  6  sono
finanziati esclusivamente con il presente regolamento e pertanto  non
possono essere finanziati  dalla  analoga  misura  del  Programma  di
sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Friuli-Venezia  Giulia  o  da
altri strumenti comunitari,  statali  o  regionali,  se  relativi  al
medesimo argomento finanziato. 
 
                              Art. 15. 
 
                       Disposizione di rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le disposizioni della legge regionale n. 7/2000, nonche' a quelle del
regolamento (UE) n. 702/2014. 
 
                              Art. 16. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
Visto, il Presidente: Serracchiani