Allegato Regolamento in materia di incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e in materia di incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18. (Omissis). Capo I Finalita' Art. 1. Finalita' e definizioni 1. In attuazione dell'art. 43, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004), nonche' dell'art. 25, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), e dell'art. 6, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonche' a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), il presente regolamento disciplina i procedimenti contributivi relativi ai seguenti incentivi: a) incentivi a favore delle micro, piccole e medie imprese per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero, di cui al capo VIII della legge regionale n. 2/1992; b) incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'art. 6 della legge regionale n. 18/2003. 2. Ai fini del presente regolamento, si intendono per: a) microimprese, piccole e medie imprese, di seguito denominate «PMI», le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014; b) attivita' industriali: attivita' economiche comprese nelle sezioni B (Estrazione di minerali da cave e torbiere), C (Attivita' manifatturiere), D (Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata), E (Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento) ed F (Costruzioni) della classificazione ATECO 2007; c) attivita' di servizio: attivita' economiche comprese nelle sezioni G (Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli), H (trasporto e magazzinaggio), I (Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione), J (Servizi di informazione e comunicazione), L (Attivita' immobiliari), M (Attivita' professionali, scientifiche e tecniche), N (Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese), P (Istruzione), Q (Sanita' e assistenza sociale), R (Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento) e S (Altre attivita' di servizi) della classificazione ATECO 2007; d) impresa femminile: l'impresa in cui la maggioranza delle quote e' nella titolarita' di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci e' composta da donne o l'impresa individuale il cui titolare e' una donna nonche', nel caso della societa' di persone composta da due soci, la societa' in accomandita semplice il cui socio accomandatario e' una donna e la societa' in nome collettivo il cui socio donna e' anche il legale rappresentante della societa'; e) impresa giovanile: l'impresa in cui la maggioranza delle quote e' nella titolarita' di giovani oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci e' composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare e' un giovane, nonche', nel caso della societa' di persone composta da due soci, la societa' in accomandita semplice il cui socio accomandatario e' un giovane e la societa' in nome collettivo il cui socio giovane e' anche il legale rappresentante della societa'; f) giovane: persona fisica di eta' non superiore ai trentacinque anni; g) ente gestore: le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettere k) e l), della legge regionale n. 4/2005. Capo II Ambito di applicazione e cumulabilita' degli incentivi Art. 2. Soggetti beneficiari 1. Se rispettano i requisiti di cui al comma 3, possono richiedere e beneficiare degli incentivi di cui al capo III per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero, le PMI con sede legale o unita' operativa nel territorio regionale dove svolgono attivita' industriali o di servizio. 2. Se rispettano i requisiti di cui al comma 4, possono richiedere e beneficiare degli incentivi di cui al capo IV per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi, i consorzi e le societa' consortili che non svolgono attivita' commerciale e non hanno fini di lucro. 3. I soggetti di cui al comma 1 devono rispettare i seguenti requisiti: a) essere regolarmente costituiti e registrati presso il registro delle imprese; b) essere attivi; c) nel caso in cui l'aiuto sia richiesto ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, non essere imprese in difficolta'; d) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune; e) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria; f) non essere sottoposti a procedure concorsuali e non avere in corso nei propri confronti un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali; g) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). 4. I soggetti di cui al comma 2 devono rispettare i seguenti requisiti: a) essere regolarmente costituiti e avere sede legale o unita' operativa nel territorio regionale; b) almeno la meta' dei propri consorziati devono essere imprese, regolarmente costituite e registrate presso il registro delle imprese, che svolgono in sedi situate nel territorio regionale attivita' industriali, di seguito denominate «imprese industriali»; c) avere dimensione di PMI; d) nel caso in cui l'aiuto sia richiesto ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, non essere imprese in difficolta'; e) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune; f) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria; g) non essere sottoposti a procedure concorsuali e non avere in corso nei propri confronti un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali; h) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2001. Art. 3. Regimi di aiuto 1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. 2. In relazione alle spese di cui all'art. 7, comma 2, e di cui all'art. 12, comma 1, in alternativa al comma 1, su espressa indicazione dell'ente richiedente, gli incentivi possono essere concessi in osservanza dell'art. 19 del regolamento (UE) n. 651/2014. 3. In relazione alle spese di cui all'art. 7, comma 5, e di cui all'art. 12, comma 2, in alternativa al comma 1, su espressa indicazione dell'ente richiedente, gli incentivi possono essere concessi in osservanza dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 651/2014. 4. Ai fini dell'applicazione della regola «de minimis», e' rilasciata, al momento della presentazione della domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'ente richiedente o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla «impresa unica» di cui l'ente richiedente fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti «de minimis», durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. 5. In conformita' all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti di cui al presente regolamento non possono essere concessi quali aiuti «de minimis»: a) a soggetti operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio; b) ad soggetti operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. 6. In conformita' all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, se un soggetto operante nei settori di cui alle lettere a) e b), del comma 4, opera anche in uno o piu' settori o svolge anche altre attivita' che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attivita' a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attivita' o la distinzione dei costi, che le attivita' esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento. 7. In conformita' all'art. 1, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti di cui al presente regolamento non possono essere concessi ai sensi di tale regolamento europeo: a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; b) nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. 8. In conformita' all'art. 1, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 651/2014, se un soggetto operante nei settori esclusi di cui alle lettere a) e b) del comma 7 opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attivita', a condizione che sia possibile garantire, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attivita' o la distinzione dei costi, che le attivita' esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del presente regolamento. Art. 4. Sicurezza sul lavoro 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonche' a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'art. 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004), la concessione degli incentivi e' subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, allegata all'istanza di incentivazione e sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. 2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsita', la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e' causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia stato gia' erogato, il beneficiario dell'incentivo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo al soggetto gestore, comprensivo degli interessi legali. Art. 5. Cumulabilita' dell'incentivo 1. Gli aiuti di cui al presente regolamento possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dall'art. 8 del regolamento (UE) n. 651/2014, per il pertinente regime di aiuto applicato. Capo III Incentivi a favore delle PMI industriali e di servizio alla produzione per l'attuazione di Programmi pluriennali di promozione all'estero Art. 6. Oggetto 1. Gli incentivi di cui al presente capo sono concessi per l'attuazione di programmi, di durata non inferiore a due anni, che comprendono un complesso organico di iniziative, come esplicitate all'art. 7, dirette all'inserimento o al consolidamento della presenza sui mercati esteri della PMI beneficiaria, con riferimento all'attivita' economica esercitata in Friuli-Venezia Giulia. Art. 7. Iniziative e spese ammissibili 1. Nell'ambito dei programmi di cui all'art. 6, comma 1, sono ammissibili le seguenti iniziative: a) partecipazione a fiere e mostre; b) promozione relativa alla partecipazione agli eventi di cui alla lettera a); c) consulenze e studi di mercato. 2. In relazione alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili le spese concernenti: a) il prezzo di iscrizione agli eventi; b) l'affitto dello spazio espositivo, anche preallestito; c) l'acquisizione di servizi per l'allestimento e la gestione dello spazio espositivo, compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature e degli arredi, la realizzazione degli impianti e l'assistenza ai visitatori. 3. Le iniziative di cui al comma 1, lettera a), devono riguardare fiere e mostre all'estero. 4. In relazione alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili le spese concernenti l'acquisizione di servizi per la predisposizione e la distribuzione di cataloghi, opuscoli e altro materiale illustrativo, anche su internet, redatti in lingua diversa dall'italiana, riferiti alle iniziative di cui all'art. 7, comma 1, lettera a). 5. In relazione alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), sono ammissibili le spese concernenti l'acquisizione di: a) consulenze concernenti studi di mercato, inclusa la materia della contrattualistica e la materia doganale e fiscale, riguardanti gli Stati esteri cui e' rivolto il programma di promozione; b) consulenze finalizzate all'internazionalizzazione dell'organizzazione e dell'attivita' produttiva, incluse le consulenze concernenti la realizzazione di azioni di marketing internazionale e la ricerca di partner esteri. 6. Sono ammissibili le spese connesse all'attivita' di certificazione della spesa, di cui all'art. 41-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel limite massimo di 1.000,00 euro. 7. I servizi di consulenza di cui al comma 5: a) sono forniti da imprese iscritte al registro delle imprese, da liberi professionisti e da lavoratori autonomi in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale nello specifico campo di intervento, documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente, nonche' da universita' ed enti pubblici e di ricerca; b) non sono servizi continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attivita' regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicita'. 8. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 9. Le iniziative sono avviate a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda. Le iniziative si intendono avviate alla prima delle seguenti date: a) nel caso di acquisto di beni, la data dell'ordine giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto; in assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura; b) nel caso di acquisizione di servizi e consulenze, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura; c) nel caso di partecipazione a fiere e mostre, la data dell'iscrizione. Art. 8. Intensita' e ammontare dell'incentivo, limite minimo di spesa 1. L'intensita' massima dell'incentivo e' pari al 50 per cento della spesa ammissibile. 2. L'ammontare massimo dell'incentivo concedibile per domanda e' pari a 150.000,00 euro. 3. Il limite minimo di spesa ammissibile per domanda e' pari a 10.000,00 euro. Art. 9. Valutazione delle domande 1. L'ente gestore applica i criteri valutativi di cui all'Allegato A ai programmi contemplati dalle domande di cui all'art. 15, comma 1, attribuendo i relativi punteggi. 2. In sede di attribuzione del punteggio l'ente gestore valuta esclusivamente i criteri che sono stati espressamente indicati in domanda dal soggetto richiedente al fine della richiesta del relativo punteggio. Capo IV Incentivi per la promozione all'estero di comparti produttivi Art. 10. Oggetto 1. Gli incentivi di cui al presente capo sono concessi per la realizzazione di iniziative di promozione all'estero dei comparti produttivi delle imprese industriali, con riferimento all'attivita' economica esercitata in Friuli-Venezia Giulia. Art. 11. Iniziative finanziabili 1. Sono finanziabili le iniziative svolte dal soggetto beneficiario riguardanti: a) partecipazione a fiere e mostre all'estero; b) consulenze e studi di mercato; c) altre attivita' di promozione all'estero. Art. 12. Spese ammissibili 1. In relazione alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 11, sono ammissibili le spese concernenti: a) il prezzo di iscrizione agli eventi; b) l'affitto dello spazio espositivo, anche preallestito; c) l'acquisizione di servizi per l'allestimento e la gestione dello spazio espositivo, compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature e degli arredi, la realizzazione degli impianti e l'assistenza ai visitatori. 2. In relazione alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 11, sono ammissibili le spese concernenti l'acquisizione di: a) consulenze per studi di mercato o acquisizione di studi di mercato, inclusa la materia della contrattualistica e la materia doganale e fiscale, concernenti gli Stati esteri cui e' rivolta l'iniziativa di promozione; b) consulenze finalizzate all'internazionalizzazione del comparto produttivo, incluso il marketing internazionale e la ricerca di partner esteri. 3. In relazione alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 11, sono ammissibili le spese concernenti: a) l'acquisizione di servizi per la predisposizione, stampa e distribuzione di cataloghi, opuscoli e altro materiale illustrativo, anche su internet, redatti in lingua diversa dall'italiana, diretti alla promozione del comparto produttivo; b) l'acquisizione di servizi pubblicitari all'estero; c) l'acquisizione di servizi per la realizzazione di riunioni, convegni, seminari e conferenze all'estero, limitatamente all'affitto e all'allestimento di spazi, al noleggio di attrezzature, all'organizzazione e all'assistenza ai partecipanti, incluso il servizio di interpretariato e di ristorazione; d) i costi del personale del soggetto beneficiario, registrato nel Libro unico del lavoro ed il cui luogo di prestazione e' stabilito in Friuli Venezia Giulia, nell'importo massimo di euro 15 per ora di lavoro dedicata alla realizzazione dell'iniziativa di promozione all'estero e nella misura complessiva massima del 20 per cento delle spese ammissibili all'incentivo. 4. Sono ammissibili le spese connesse all'attivita' di certificazione della spesa, di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000, nel limite massimo di 1.000,00 euro. 5. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 6. Le iniziative sono avviate a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda. Le iniziative si intendono avviate alla prima delle seguenti date: a) nel caso di acquisto di beni, la data dell'ordine giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto; in assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura; b) nel caso di acquisizione di servizi e consulenze, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura; c) nel caso di partecipazione a fiere e mostre, la data dell'iscrizione. Art. 13. Intensita' e ammontare dell'incentivo, limite minimo di spesa 1. L'intensita' massima dell'incentivo e' pari al 50 per cento della spesa ammissibile. 2. Fermo restando il rispetto delle soglie massime stabilite dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti di Stato, l'ammontare massimo dell'incentivo per domanda e' pari a 300.000,00 euro. 3. Il limite minimo di spesa ammissibile per domanda e' pari a 20.000,00 euro. Art. 14. Valutazione delle domande 1. L'ente gestore applica i criteri valutativi di cui all'Allegato B ai programmi contemplati dalle domande di cui all'art. 15, comma 2, attribuendo i relativi punteggi. 2. In sede di attribuzione del punteggio l'ente gestore valuta esclusivamente i criteri che sono stati espressamente indicati in domanda dall'ente richiedente al fine della richiesta del relativo punteggio. Capo V Procedimento contributivo Art. 15. Presentazione della domanda 1. La domanda per l'accesso agli incentivi di cui al capo III e' presentata dal soggetto richiedente all'ente gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione della graduatoria relativa alla provincia nella quale e' stabilita la sede legale o l'unita' operativa nella quale sono realizzate le attivita' produttive oggetto del programma pluriennale di promozione all'estero. Nel caso in cui le attivita' produttive oggetto del programma pluriennale di promozione all'estero siano svolte presso la sede legale o unita' operative stabilite in differenti territori provinciali della regione, la domanda e' presentata all'ente gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa esclusivamente ad uno dei territori provinciali interessati scelto dal soggetto richiedente quale territorio di riferimento. 2. La domanda per l'accesso agli incentivi di cui al capo IV e' presentata dal soggetto richiedente all'ente gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione della graduatoria relativa alla provincia nella quale e' stabilita la sede legale o l'unita' operativa del soggetto richiedente medesimo. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia la sede legale o unita' operative stabilite in differenti territori provinciali della regione, la domanda e' presentata all'ente gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa esclusivamente ad uno dei territori provinciali interessati scelto dal soggetto richiedente quale territorio di riferimento. 3. Le domande di cui ai commi 1 e 2 sono presentate, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito bando, distintamente per gli incentivi di cui al capo III e per quelli di cui al capo IV, emanato dal direttore preposto all'Area dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le Camere medesime, e pubblicato sul sito internet della Regione e del soggetto gestore, e sino alle ore 16,30 del giorno previsto dal medesimo bando quale termine finale di presentazione delle domande. 4. Le domande di incentivo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata, (PEC), al pertinente indirizzo di pec indicato nel bando di cui al comma 3. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file «daticert.xlm» di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla pec e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di pec inviata dal soggetto richiedente. 5. Gli schemi per la presentazione delle domande sono approvati dal direttore preposto all'Area dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le Camere medesime. 6. La domanda di incentivo e' considerata valida solo se: a) e' trasmessa mediante la casella di pec del soggetto richiedente; b) e' sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del soggetto richiedente; c) e' redatta secondo il pertinente schema di domanda di cui al comma 5. 7. Il medesimo soggetto richiedente presenta una sola domanda di incentivo per ciascun bando. 8. L'ente gestore comunica al soggetto richiedente: a) l'ufficio competente in cui si puo' prendere visione degli atti o trarne copia; b) l'oggetto del procedimento; c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell'istruttoria; d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati; e) il termine per la regolarizzazione o l'integrazione della domanda per accedere all'incentivo nonche' per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 7/2000; f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la presentazione della rendicontazione, nonche' per l'erogazione dell'incentivo; g) gli obblighi del beneficiario; h) i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione previsti dall'art. 26. 9. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 8, il soggetto gestore puo' predisporre apposita nota informativa pubblicata sul sito internet dell'ente gestore medesimo. 10. La nota informativa di cui al comma 8 assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 7/2000. 11. Sono archiviate e dell'archiviazione e' data tempestiva notizia al soggetto richiedente: a) le domande presentate al di fuori dei termini di cui al comma 3; b) le domande presentate dal medesimo soggetto richiedente successivamente alla prima ritenuta istruibile; c) le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente; d) le domande presentate con modalita' diverse da quelle previste dal comma 4; e) le domande trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella del soggetto richiedente; f) le domande per le quali il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente, ai sensi dell'art. 16, comma 3. Art. 16. Procedimento e istruttoria della domanda 1. Gli incentivi sono concessi tramite procedimento a bando ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge regionale n. 7/2000. 2. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilita' previsti dalla pertinente normativa. 3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. 4. Nei casi di cui al comma 3, si applica l'art. 7, comma 1, lettera a bis), della legge regionale n. 7/2000, in materia di sospensione dei termini del procedimento. 5. Le domande che, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, risultino ammissibili all'aiuto, sono sottoposte alla valutazione ai sensi degli articoli 9 e 14. 6. Nel caso in cui la domanda risulti, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, inammissibile all'aiuto, l'ente gestore, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al soggetto richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella motivazione del provvedimento finale. 7. Nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, l'ente gestore verifica in sede di concessione dell'aiuto l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione dell'aiuto in conformita' a tale normativa. In tali casi si applica l'art. 7, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento. Art. 17. Graduatorie provinciali e concessioni degli incentivi 1. In esito alla fase istruttoria di cui all'art. 9, comma 1, ovvero di cui all'art. 14, comma 1, gli enti gestori, entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, approvano le graduatorie provinciali delle domande ammissibili agli incentivi nonche' gli elenchi provinciali delle domande non ammesse. 2. A parita' di punteggio e' data preferenza alle domande con la minore intensita' di aiuto richiesto; in caso di ulteriore parita' e' data priorita' al soggetto richiedente la cui data di costituzione e' la meno recente. 3. Entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria provinciale, l'ente gestore adotta il provvedimento di concessione dell'incentivo ai soggetti le cui domande si sono meglio classificate nella pertinente graduatoria provinciale nei limiti delle risorse disponibili afferenti a tale graduatoria. 4. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda cui spetta l'incentivo, e' disposta la concessione parziale nei limiti dei fondi disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute. 5. Qualora non tutte le domande ammesse in graduatoria siano state finanziate per insufficiente disponibilita' di risorse e si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse destinate specificamente allo scorrimento della graduatoria, si procede allo scorrimento della medesima e alla concessione di altri aiuti nei limiti di importo di tali ulteriori risorse. 6. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare: a) il termine e le modalita' di presentazione della rendicontazione, in conformita' agli articoli 22 e 23; b) gli obblighi del beneficiario, incluso l'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' prevista dall'art. 27; c) i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione medesimo. 7. Il soggetto gestore notifica al soggetto beneficiario l'adozione del provvedimento di concessione entro i 30 giorni successivi. Art. 18. Riparto delle risorse su base provinciale 1. Preliminarmente all'adozione dei bandi, le risorse a disposizione sono ripartite su base provinciale con deliberazione della giunta regionale, in proporzione al numero complessivo delle imprese attive in ciascun territorio provinciale come risultanti dal registro delle imprese al 31 dicembre dell'anno precedente. Art. 19. Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria 1. Nel caso degli incentivi di cui al capo III, gli stessi possono essere erogati in via anticipata nella misura massima del 50 per cento dell'importo concesso, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta redatta secondo lo schema predisposto dall'ente gestore. Nel caso degli incentivi di cui al capo IV, la misura massima dell'anticipo e' pari al 70 per cento dell'importo concesso. 2. L'erogazione anticipata e' subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale n. 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari vigilati di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). 3. La richiesta di anticipazione, corredata della fideiussione, e' presentata entro il termine massimo di sei mesi dalla notificazione al beneficiario della concessione dell'aiuto, pena il non accoglimento della richiesta medesima. 4. Nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, l'ente gestore verifica in sede di erogazione dell'anticipo di cui al comma 1 l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione dell'aiuto in conformita' a tale normativa. In tali casi si applica l'art. 7, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento. Art. 20. Variazioni del programma o delle iniziative 1. Il soggetto beneficiario realizza il programma, nel caso degli incentivi di cui al capo III, ovvero le iniziative, nel caso degli incentivi di cui al capo IV, conformemente a quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'aiuto, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi. 2. Eventuali variazioni del programma ammesso, nel caso degli incentivi di cui al capo III, ovvero delle iniziative ammesse, nel caso degli incentivi di cui al capo IV, possono essere preventivamente proposte presentando all'ente gestore apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, adeguatamente motivata e accompagnata da una relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie. 3. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del programma, nel caso degli incentivi di cui al capo III, ovvero delle iniziative, nel caso degli incentivi di cui al capo IV, ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalita' di esecuzione degli stessi. 4. La comunicazione dell'esito della valutazione delle variazioni proposte ha luogo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'aiuto concesso al soggetto beneficiario. Art. 21. Variazioni soggettive dei beneficiari 1. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprieta' per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto: a) presenti specifica domanda di subentro; b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'aiuto in capo al beneficiario originario; c) prosegua l'attivita' del soggetto originariamente beneficiario; d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori gia' impiegati nel soggetto originariamente beneficiario; e) si impegni a rispettare gli obblighi ed i vincoli di cui all'art. 27 per il periodo residuo, nonche' gli altri obblighi previsti dal provvedimento di concessione in capo al soggetto originariamente beneficiario. 2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni di cui al comma 1, il soggetto subentrante presenta domanda di subentro entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alla variazione soggettiva, contenente: a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima; b) richiesta della conferma di validita' del provvedimento di concessione dell'aiuto in relazione ai requisiti di ammissibilita', alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario; c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'attivita' e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell'incentivo; d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d). 3. Il provvedimento conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 2 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima. Art. 22. Presentazione della rendicontazione delle spese 1. I progetti pluriennali di promozione all'estero di cui al capo III devono essere realizzati e rendicontati entro il termine massimo di 4 anni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo. 2. Le iniziative di promozione all'estero di comparti produttivi di cui al capo IV devono essere realizzati e rendicontati entro l'anno successivo a quello di presentazione della domanda. 3. Il soggetto beneficiario presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 17, comma 6, lettera a), utilizzando lo schema approvato dal direttore preposto all'Area dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le Camere medesime, e pubblicato sul sito internet della Regione e dell'ente gestore. Fermo restando il rispetto dei termini massimi di cui ai commi 1 e 2, e' consentita la richiesta di proroga del termine per un periodo massimo di sessanta giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso. 4. La rendicontazione e' presentata mediante pec all'indirizzo di pec comunicato dall'ente gestore unitamente al provvedimento di concessione dell'incentivo. Ai fini del rispetto del termine, fanno fede la data e l'ora di ricezione della pec attestate secondo le modalita' di cui all'art. 15, comma 4. Art. 23. Modalita' di rendicontazione delle spese 1. Per la rendicontazione, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000, il soggetto beneficiario presenta, in particolare: a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale con apposita dicitura relativa all'ottenimento del contributo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilita' di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento; c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali della copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a). 2. La rendicontazione puo' essere presentata anche con le modalita' di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000. 3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera, e' allegata la traduzione in lingua italiana. 4. Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell'IVA. 5. Il soggetto gestore ha facolta' di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera a). 6. L'avvenuto sostenimento della spesa e' provato attraverso la seguente documentazione di pagamento: a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati, ad esempio: estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale; b) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonche' da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilita' al documento di spesa correlato; c) per i pagamenti in contanti, ammissibili solo per spese di importo inferiore a 3.000 euro, tramite dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura «pagato» con firma, data e timbro dell'impresa del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento. 7. Non e' ammesso il pagamento tramite compensazione. 8. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa. 9. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione al soggetto beneficiario indicando le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Art. 24. Liquidazione ed erogazione dell'incentivo 1. L'incentivo e' liquidato ed erogato a seguito della conclusione dell'istruttoria della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte dell'ente gestore. 2. L'erogazione degli aiuti e' sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000. 3. L'erogazione dell'aiuto avviene esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. 4. Nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, l'ente gestore verifica in sede di liquidazione ed erogazione di cui al comma 1, l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione dell'aiuto in conformita' a tale normativa. Art. 25. Annullamento e revoca del provvedimento di concessione 1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo e' revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora: a) i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultino integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda; b) la rendicontazione delle spese non sia stata presentata o sia stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'art. 24, comma 13, decorra inutilmente; c) in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalita' di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'art. 20, comma 4. 2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo e' revocato: a) se, a seguito dell'attivita' istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile risulta inferiore al pertinente limite minimo di cui all'art. 8, comma 3, ovvero di cui all'art. 13, comma 3; b) se, a seguito dell'attivita' istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso. 3. L'ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Gli incentivi sono restituiti secondo le modalita' previste dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000. Capo VI Obblighi dei beneficiari e controlli Art. 26. Obblighi e vincoli dei beneficiari 1. In conformita' all'art. 32-bis, comma 1, della legge regionale n. 7/2000, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la sede legale o l'unita' operativa attiva nel territorio regionale per tre anni. 2. Al fine della verifica del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, il beneficiario presenta, successivamente alla presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il rispetto di tale obbligo fino alla scadenza dello stesso. 3. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 2, l'ente gestore procede a ispezioni e controlli ai sensi dell'art. 28. 4. Prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 3, l'ente gestore ha facolta' di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2, richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio. Art. 27. Ispezioni e controlli 1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, l'ente gestore puo' disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicita' delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonche' l'attivita' degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarita'. Capo VII Norme finali Art. 28. Rinvio 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000. Art. 29. Rinvio dinamico 1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 30. Abrogazioni ed entrata in vigore 1. E' abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 371 (Regolamento in materia di incentivi concessi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 ed in materia di incentivi concessi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 - Delega di funzioni ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4). 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, il Presidente: Serracchiani