Allegato 
 
Regolamento in materia di incentivi  per  l'attuazione  di  programmi
  pluriennali di promozione all'estero di  cui  al  Capo  VIII  della
  legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e in materia di incentivi per
  la promozione all'estero di specifici comparti  produttivi  di  cui
  all'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18. 
    (Omissis). 
 
                               Capo I 
                              Finalita' 
 
                               Art. 1. 
 
                       Finalita' e definizioni 
 
    1. In attuazione dell'art. 43, comma 1, lettera a),  della  legge
regionale 4 marzo 2005,  n.  4  (Interventi  per  il  sostegno  e  lo
sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia
Giulia. Adeguamento alla sentenza  della  Corte  di  giustizia  delle
Comunita' europee 15  gennaio  2002,  causa  C-439/99,  e  al  parere
motivato della Commissione  delle  Comunita'  europee  del  7  luglio
2004), nonche' dell'art.  25,  comma  1,  della  legge  regionale  20
gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della  programmazione  della  politica
industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed  integrazione
degli strumenti di intervento), e dell'art. 6, comma 4,  della  legge
regionale 5 dicembre 2003, n.  18  (Interventi  urgenti  nei  settori
dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e
del turismo, in materia di  sicurezza  sul  lavoro,  asili  nido  nei
luoghi di lavoro, nonche'  a  favore  delle  imprese  danneggiate  da
eventi calamitosi), il presente regolamento disciplina i procedimenti
contributivi relativi ai seguenti incentivi: 
      a) incentivi a favore delle micro, piccole e medie imprese  per
l'attuazione di programmi pluriennali di  promozione  all'estero,  di
cui al capo VIII della legge regionale n. 2/1992; 
      b) incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti
produttivi di cui all'art. 6 della legge regionale n. 18/2003. 
    2. Ai fini del presente regolamento, si intendono per: 
      a) microimprese, piccole e medie imprese, di seguito denominate
«PMI», le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del  17  giugno  2014,
che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato
interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  trattato,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  serie  L  n.
187/1 di data 26 giugno 2014; 
      b) attivita' industriali: attivita' economiche  comprese  nelle
sezioni B (Estrazione di minerali da cave e torbiere),  C  (Attivita'
manifatturiere), D (Fornitura di energia  elettrica,  gas,  vapore  e
aria condizionata), E (Fornitura di acqua; reti  fognarie,  attivita'
di gestione dei rifiuti  e  risanamento)  ed  F  (Costruzioni)  della
classificazione ATECO 2007; 
      c) attivita' di servizio: attivita' economiche  comprese  nelle
sezioni G (Commercio all'ingrosso  e  al  dettaglio;  riparazione  di
autoveicoli e motocicli), H (trasporto e magazzinaggio), I (Attivita'
dei  servizi  di  alloggio  e  di  ristorazione),   J   (Servizi   di
informazione  e  comunicazione),   L   (Attivita'   immobiliari),   M
(Attivita' professionali,  scientifiche  e  tecniche),  N  (Noleggio,
agenzie  di  viaggio,  servizi   di   supporto   alle   imprese),   P
(Istruzione),  Q  (Sanita'  e  assistenza  sociale),   R   (Attivita'
artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento) e  S  (Altre
attivita' di servizi) della classificazione ATECO 2007; 
      d) impresa femminile: l'impresa in  cui  la  maggioranza  delle
quote e' nella titolarita' di donne, ovvero l'impresa cooperativa  in
cui la  maggioranza  dei  soci  e'  composta  da  donne  o  l'impresa
individuale il cui titolare e' una  donna  nonche',  nel  caso  della
societa' di persone composta da due soci, la societa' in  accomandita
semplice il cui socio accomandatario e' una donna e  la  societa'  in
nome collettivo il cui socio donna e' anche il legale  rappresentante
della societa'; 
      e) impresa giovanile: l'impresa in  cui  la  maggioranza  delle
quote e' nella titolarita' di giovani oppure l'impresa cooperativa in
cui la  maggioranza  dei  soci  e'  composta  da  giovani,  l'impresa
individuale il cui titolare e' un giovane, nonche',  nel  caso  della
societa' di persone composta da due soci, la societa' in  accomandita
semplice il cui socio accomandatario e' un giovane e la  societa'  in
nome  collettivo  il  cui  socio   giovane   e'   anche   il   legale
rappresentante della societa'; 
      f)  giovane:  persona  fisica  di   eta'   non   superiore   ai
trentacinque anni; 
      g) ente gestore: le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettere k) e l), della
legge regionale n. 4/2005. 
 
                               Capo II 
       Ambito di applicazione e cumulabilita' degli incentivi 
 
                               Art. 2. 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
    1.  Se  rispettano  i  requisiti  di  cui  al  comma  3,  possono
richiedere e beneficiare degli incentivi  di  cui  al  capo  III  per
l'attuazione di programmi pluriennali di  promozione  all'estero,  le
PMI con sede legale o unita' operativa nel territorio regionale  dove
svolgono attivita' industriali o di servizio. 
    2.  Se  rispettano  i  requisiti  di  cui  al  comma  4,  possono
richiedere e beneficiare degli incentivi di cui al  capo  IV  per  la
promozione all'estero di specifici comparti produttivi, i consorzi  e
le societa' consortili che non svolgono attivita' commerciale  e  non
hanno fini di lucro. 
    3. I soggetti di cui al comma  1  devono  rispettare  i  seguenti
requisiti: 
      a)  essere  regolarmente  costituiti  e  registrati  presso  il
registro delle imprese; 
      b) essere attivi; 
      c)  nel  caso  in  cui  l'aiuto  sia  richiesto  ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 651/2014, non essere imprese in difficolta'; 
      d) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per
effetto di una precedente decisione  della  Commissione  europea  che
dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune; 
      e)  non  essere  in  stato  di  scioglimento   o   liquidazione
volontaria; 
      f) non essere sottoposti a procedure concorsuali e non avere in
corso nei propri confronti  un'iniziativa  per  la  sottoposizione  a
procedure concorsuali; 
      g) non essere destinatari di  sanzioni  interdittive  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  231
(Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300). 
    4. I soggetti di cui al comma  2  devono  rispettare  i  seguenti
requisiti: 
      a) essere regolarmente costituiti e avere sede legale o  unita'
operativa nel territorio regionale; 
      b)  almeno  la  meta'  dei  propri  consorziati  devono  essere
imprese, regolarmente costituite  e  registrate  presso  il  registro
delle imprese, che svolgono in sedi situate nel territorio  regionale
attivita' industriali, di seguito denominate «imprese industriali»; 
      c) avere dimensione di PMI; 
      d)  nel  caso  in  cui  l'aiuto  sia  richiesto  ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 651/2014, non essere imprese in difficolta'; 
      e) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per
effetto di una precedente decisione  della  Commissione  europea  che
dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune; 
      f)  non  essere  in  stato  di  scioglimento   o   liquidazione
volontaria; 
      g) non essere sottoposti a procedure concorsuali e non avere in
corso nei propri confronti  un'iniziativa  per  la  sottoposizione  a
procedure concorsuali; 
      h) non essere destinatari di  sanzioni  interdittive  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2001. 
 
                               Art. 3. 
 
                           Regimi di aiuto 
 
    1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi  in
osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea
serie L 352 del 24 dicembre 2013. 
    2. In relazione alle spese di cui all'art. 7, comma 2, e  di  cui
all'art. 12,  comma  1,  in  alternativa  al  comma  1,  su  espressa
indicazione  dell'ente  richiedente,  gli  incentivi  possono  essere
concessi in osservanza dell'art. 19 del regolamento (UE) n. 651/2014. 
    3. In relazione alle spese di cui all'art. 7, comma 5, e  di  cui
all'art. 12,  comma  2,  in  alternativa  al  comma  1,  su  espressa
indicazione  dell'ente  richiedente,  gli  incentivi  possono  essere
concessi in osservanza dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 651/2014. 
    4. Ai  fini  dell'applicazione  della  regola  «de  minimis»,  e'
rilasciata, al momento della presentazione della  domanda  di  aiuto,
una dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  redatta  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000,  attestante  tutti  gli   eventuali   contributi   ricevuti
dall'ente richiedente o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2,
comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla «impresa unica»  di
cui l'ente richiedente fa parte, a  norma  del  regolamento  (UE)  n.
1407/2013 o di altri regolamenti «de minimis», durante i due esercizi
finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. 
    5. In conformita' all'art. 1, paragrafo 1, del  regolamento  (UE)
n. 1407/2013, gli aiuti di cui al presente  regolamento  non  possono
essere concessi quali aiuti «de minimis»: 
      a)  a   soggetti   operanti   nel   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.  104/2000   del
Consiglio; 
      b) ad soggetti operanti nel settore della  produzione  primaria
dei prodotti agricoli. 
    6. In conformita' all'art. 1, paragrafo 2, del  regolamento  (UE)
n. 1407/2013, se un soggetto operante nei settori di cui alle lettere
a) e b), del comma 4, opera anche in uno  o  piu'  settori  o  svolge
anche altre attivita' che rientrano nel  campo  di  applicazione  del
regolamento (UE) n. 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti
concessi  in  relazione  a  questi  ultimi  settori  o  attivita'   a
condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati  quali  la
separazione delle attivita'  o  la  distinzione  dei  costi,  che  le
attivita' esercitate nei settori esclusi dal  campo  di  applicazione
del regolamento (UE) n. 1407/2013, non beneficiano  degli  aiuti  «de
minimis» concessi a norma di detto regolamento. 
    7. In conformita' all'art. 1, paragrafo 3, primo  comma,  lettere
a) e b), del regolamento (UE)  n.  651/2014,  gli  aiuti  di  cui  al
presente regolamento non possono essere concessi  ai  sensi  di  tale
regolamento europeo: 
      a) nel settore della pesca  e  dell'acquacoltura,  disciplinati
dal regolamento (UE)  n.  1379/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione  comune
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,
recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009
del Consiglio e che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  104/2000  del
Consiglio; 
      b) nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. 
    8. In conformita' all'art. 1, paragrafo  3,  secondo  comma,  del
regolamento (UE) n. 651/2014, se un  soggetto  operante  nei  settori
esclusi di cui alle lettere a) e  b)  del  comma  7  opera  anche  in
settori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento  (UE)
n. 651/2014, tale regolamento  si  applica  agli  aiuti  concessi  in
relazione a questi ultimi settori o attivita', a condizione  che  sia
possibile garantire, tramite  mezzi  adeguati  quali  la  separazione
delle  attivita'  o  la  distinzione  dei  costi,  che  le  attivita'
esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a
norma del presente regolamento. 
 
                               Art. 4. 
 
                        Sicurezza sul lavoro 
 
    1. In attuazione di quanto  disposto  dall'art.  73  della  legge
regionale 5 dicembre 2003, n.  18  (Interventi  urgenti  nei  settori
dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e
del turismo, in materia di  sicurezza  sul  lavoro,  asili  nido  nei
luoghi di lavoro, nonche'  a  favore  delle  imprese  danneggiate  da
eventi calamitosi),  come  interpretato  in  via  di  interpretazione
autentica dall'art. 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo  2005,
n. 4 (Interventi per il sostegno  e  lo  sviluppo  competitivo  delle
piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia.  Adeguamento  alla
sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 15  gennaio
2002, causa C-439/99, e al parere motivato  della  Commissione  delle
Comunita' europee del 7 luglio 2004), la concessione degli  incentivi
e' subordinata alla presentazione di  una  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa), di data non antecedente  a  sei  mesi
rispetto  alla  data  di  presentazione   della   domanda,   allegata
all'istanza   di   incentivazione   e   sottoscritta    dal    legale
rappresentante, che attesti il rispetto delle  normative  vigenti  in
tema di sicurezza sul lavoro. 
    2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla
legge in caso di accertata falsita', la non  corrispondenza  al  vero
della dichiarazione sostitutiva  di  cui  al  comma  1  e'  causa  di
decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia stato gia'
erogato,   il   beneficiario   dell'incentivo   e   l'autore    della
dichiarazione sostitutiva  sono  tenuti  solidalmente  a  restituirne
l'importo al soggetto gestore, comprensivo degli interessi legali. 
 
                               Art. 5. 
 
                    Cumulabilita' dell'incentivo 
 
    1. Gli aiuti  di  cui  al  presente  regolamento  possono  essere
cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 5 del regolamento (UE)  n.  1407/2013  e  dall'art.  8  del
regolamento (UE) n. 651/2014,  per  il  pertinente  regime  di  aiuto
applicato. 
 
                              Capo III 
Incentivi  a  favore  delle  PMI  industriali  e  di  servizio   alla
produzione per l'attuazione di Programmi  pluriennali  di  promozione
                             all'estero 
 
                               Art. 6. 
 
                               Oggetto 
 
    1. Gli incentivi di  cui  al  presente  capo  sono  concessi  per
l'attuazione di programmi, di durata non inferiore a  due  anni,  che
comprendono un complesso organico  di  iniziative,  come  esplicitate
all'art.  7,  dirette  all'inserimento  o  al  consolidamento   della
presenza sui mercati esteri della PMI beneficiaria,  con  riferimento
all'attivita' economica esercitata in Friuli-Venezia Giulia. 
 
                               Art. 7. 
 
                   Iniziative e spese ammissibili 
 
    1. Nell'ambito dei programmi di cui all'art.  6,  comma  1,  sono
ammissibili le seguenti iniziative: 
      a) partecipazione a fiere e mostre; 
      b) promozione relativa alla partecipazione agli eventi  di  cui
alla lettera a); 
      c) consulenze e studi di mercato. 
    2. In relazione alla realizzazione delle  iniziative  di  cui  al
comma 1, lettera a), sono ammissibili le spese concernenti: 
      a) il prezzo di iscrizione agli eventi; 
      b) l'affitto dello spazio espositivo, anche preallestito; 
      c) l'acquisizione di servizi per l'allestimento e  la  gestione
dello  spazio  espositivo,  compresi  il  noleggio  delle   strutture
espositive, delle attrezzature e degli arredi, la realizzazione degli
impianti e l'assistenza ai visitatori. 
    3. Le iniziative di cui al comma 1, lettera a), devono riguardare
fiere e mostre all'estero. 
    4. In relazione alla realizzazione delle  iniziative  di  cui  al
comma  1,  lettera  b),  sono  ammissibili   le   spese   concernenti
l'acquisizione di servizi per la predisposizione e  la  distribuzione
di cataloghi, opuscoli  e  altro  materiale  illustrativo,  anche  su
internet, redatti in  lingua  diversa  dall'italiana,  riferiti  alle
iniziative di cui all'art. 7, comma 1, lettera a). 
    5. In relazione alla realizzazione delle  iniziative  di  cui  al
comma  1,  lettera  c),  sono  ammissibili   le   spese   concernenti
l'acquisizione di: 
      a) consulenze concernenti studi di mercato, inclusa la  materia
della contrattualistica e la materia doganale e fiscale,  riguardanti
gli Stati esteri cui e' rivolto il programma di promozione; 
      b)    consulenze     finalizzate     all'internazionalizzazione
dell'organizzazione   e   dell'attivita'   produttiva,   incluse   le
consulenze  concernenti  la  realizzazione  di  azioni  di  marketing
internazionale e la ricerca di partner esteri. 
    6.  Sono  ammissibili  le   spese   connesse   all'attivita'   di
certificazione della  spesa,  di  cui  all'art.  41-bis  della  legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso),  nel  limite
massimo di 1.000,00 euro. 
    7. I servizi di consulenza di cui al comma 5: 
      a) sono forniti da imprese iscritte al registro delle  imprese,
da liberi professionisti e da  lavoratori  autonomi  in  possesso  di
adeguata qualificazione ed esperienza professionale  nello  specifico
campo  di  intervento,  documentata  da  curriculum   o   scheda   di
presentazione  o  altra  documentazione  equipollente,   nonche'   da
universita' ed enti pubblici e di ricerca; 
      b) non sono servizi continuativi o  periodici  ed  esulano  dai
costi  di  esercizio  ordinari  dell'impresa  connessi  ad  attivita'
regolari quali la consulenza  fiscale,  la  consulenza  legale  o  la
pubblicita'. 
    8. Sono ammissibili le  spese  sostenute  a  partire  dal  giorno
successivo alla data di presentazione della domanda. 
    9. Le iniziative sono avviate a  partire  dal  giorno  successivo
alla presentazione della domanda. Le iniziative si intendono  avviate
alla prima delle seguenti date: 
      a)  nel  caso  di  acquisto  di  beni,  la   data   dell'ordine
giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data del  documento
di trasporto;  in  assenza  di  quest'ultimo,  la  data  della  prima
fattura; 
      b) nel caso di acquisizione di servizi e  consulenze,  la  data
del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la  data
della prima fattura; 
      c) nel caso  di  partecipazione  a  fiere  e  mostre,  la  data
dell'iscrizione. 
 
                               Art. 8. 
 
    Intensita' e ammontare dell'incentivo, limite minimo di spesa 
 
    1. L'intensita' massima dell'incentivo e' pari al  50  per  cento
della spesa ammissibile. 
    2. L'ammontare massimo dell'incentivo concedibile per domanda  e'
pari a 150.000,00 euro. 
    3. Il limite minimo di spesa ammissibile per domanda  e'  pari  a
10.000,00 euro. 
 
                               Art. 9. 
 
                      Valutazione delle domande 
 
    1.  L'ente  gestore  applica  i   criteri   valutativi   di   cui
all'Allegato A ai programmi contemplati dalle domande di cui all'art.
15, comma 1, attribuendo i relativi punteggi. 
    2. In sede di attribuzione del punteggio  l'ente  gestore  valuta
esclusivamente i criteri che sono  stati  espressamente  indicati  in
domanda dal soggetto richiedente al fine della richiesta del relativo
punteggio. 
 
                               Capo IV 
    Incentivi per la promozione all'estero di comparti produttivi 
 
                              Art. 10. 
 
                               Oggetto 
 
    1. Gli incentivi di cui al presente capo  sono  concessi  per  la
realizzazione di iniziative di  promozione  all'estero  dei  comparti
produttivi delle imprese industriali, con  riferimento  all'attivita'
economica esercitata in Friuli-Venezia Giulia. 
 
                              Art. 11. 
 
                       Iniziative finanziabili 
 
    1.  Sono  finanziabili  le   iniziative   svolte   dal   soggetto
beneficiario riguardanti: 
      a) partecipazione a fiere e mostre all'estero; 
      b) consulenze e studi di mercato; 
      c) altre attivita' di promozione all'estero. 
 
                              Art. 12. 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. In relazione alla realizzazione delle  iniziative  di  cui  al
comma  1,  lettera  a),  dell'art.  11,  sono  ammissibili  le  spese
concernenti: 
      a) il prezzo di iscrizione agli eventi; 
      b) l'affitto dello spazio espositivo, anche preallestito; 
      c) l'acquisizione di servizi per l'allestimento e  la  gestione
dello  spazio  espositivo,  compresi  il  noleggio  delle   strutture
espositive, delle attrezzature e degli arredi, la realizzazione degli
impianti e l'assistenza ai visitatori. 
    2. In relazione alla realizzazione delle  iniziative  di  cui  al
comma  1,  lettera  b),  dell'art.  11,  sono  ammissibili  le  spese
concernenti l'acquisizione di: 
      a) consulenze per studi di mercato o acquisizione di  studi  di
mercato, inclusa la materia  della  contrattualistica  e  la  materia
doganale e fiscale, concernenti  gli  Stati  esteri  cui  e'  rivolta
l'iniziativa di promozione; 
      b)  consulenze   finalizzate   all'internazionalizzazione   del
comparto produttivo, incluso il marketing internazionale e la ricerca
di partner esteri. 
    3. In relazione alla realizzazione delle  iniziative  di  cui  al
comma  1,  lettera  c),  dell'art.  11,  sono  ammissibili  le  spese
concernenti: 
      a) l'acquisizione di servizi per la predisposizione,  stampa  e
distribuzione di cataloghi, opuscoli e altro materiale  illustrativo,
anche su internet, redatti in lingua diversa  dall'italiana,  diretti
alla promozione del comparto produttivo; 
      b) l'acquisizione di servizi pubblicitari all'estero; 
      c) l'acquisizione di servizi per la realizzazione di  riunioni,
convegni, seminari e conferenze all'estero, limitatamente all'affitto
e  all'allestimento  di   spazi,   al   noleggio   di   attrezzature,
all'organizzazione  e  all'assistenza  ai  partecipanti,  incluso  il
servizio di interpretariato e di ristorazione; 
      d) i costi del personale del soggetto beneficiario,  registrato
nel Libro unico  del  lavoro  ed  il  cui  luogo  di  prestazione  e'
stabilito in Friuli Venezia Giulia, nell'importo massimo di  euro  15
per ora di lavoro  dedicata  alla  realizzazione  dell'iniziativa  di
promozione all'estero e nella misura complessiva massima del  20  per
cento delle spese ammissibili all'incentivo. 
    4.  Sono  ammissibili  le   spese   connesse   all'attivita'   di
certificazione della  spesa,  di  cui  all'art.  41-bis  della  legge
regionale n. 7/2000, nel limite massimo di 1.000,00 euro. 
    5. Sono ammissibili le  spese  sostenute  a  partire  dal  giorno
successivo alla data di presentazione della domanda. 
    6. Le iniziative sono avviate a  partire  dal  giorno  successivo
alla presentazione della domanda. Le iniziative si intendono  avviate
alla prima delle seguenti date: 
      a)  nel  caso  di  acquisto  di  beni,  la   data   dell'ordine
giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data del  documento
di trasporto;  in  assenza  di  quest'ultimo,  la  data  della  prima
fattura; 
      b) nel caso di acquisizione di servizi e  consulenze,  la  data
del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la  data
della prima fattura; 
      c) nel caso  di  partecipazione  a  fiere  e  mostre,  la  data
dell'iscrizione. 
 
                              Art. 13. 
 
    Intensita' e ammontare dell'incentivo, limite minimo di spesa 
 
    1. L'intensita' massima dell'incentivo e' pari al  50  per  cento
della spesa ammissibile. 
    2. Fermo restando il rispetto delle soglie massime stabilite  dai
pertinenti  regolamenti  europei  in  materia  di  aiuti  di   Stato,
l'ammontare massimo dell'incentivo per domanda e' pari  a  300.000,00
euro. 
    3. Il limite minimo di spesa ammissibile per domanda  e'  pari  a
20.000,00 euro. 
 
                              Art. 14. 
 
                      Valutazione delle domande 
 
    1.  L'ente  gestore  applica  i   criteri   valutativi   di   cui
all'Allegato B ai programmi contemplati dalle domande di cui all'art.
15, comma 2, attribuendo i relativi punteggi. 
    2. In sede di attribuzione del punteggio  l'ente  gestore  valuta
esclusivamente i criteri che sono  stati  espressamente  indicati  in
domanda dall'ente richiedente al fine della  richiesta  del  relativo
punteggio. 
 
                               Capo V 
                      Procedimento contributivo 
 
                              Art. 15. 
 
                     Presentazione della domanda 
 
    1. La domanda per l'accesso agli incentivi di cui al capo III  e'
presentata  dal  soggetto  richiedente  all'ente  gestore   ai   fini
dell'ammissione all'articolazione  della  graduatoria  relativa  alla
provincia  nella  quale  e'  stabilita  la  sede  legale  o  l'unita'
operativa nella quale sono realizzate le attivita' produttive oggetto
del programma pluriennale di promozione all'estero. Nel caso  in  cui
le  attivita'  produttive  oggetto  del  programma   pluriennale   di
promozione all'estero siano svolte presso la  sede  legale  o  unita'
operative  stabilite  in  differenti  territori   provinciali   della
regione,  la  domanda  e'  presentata  all'ente   gestore   ai   fini
dell'ammissione   all'articolazione    dello    sportello    relativa
esclusivamente ad uno dei territori  provinciali  interessati  scelto
dal soggetto richiedente quale territorio di riferimento. 
    2. La domanda per l'accesso agli incentivi di cui al capo  IV  e'
presentata  dal  soggetto  richiedente  all'ente  gestore   ai   fini
dell'ammissione all'articolazione  della  graduatoria  relativa  alla
provincia  nella  quale  e'  stabilita  la  sede  legale  o  l'unita'
operativa del soggetto richiedente  medesimo.  Nel  caso  in  cui  il
soggetto  richiedente  abbia  la  sede  legale  o  unita'   operative
stabilite in  differenti  territori  provinciali  della  regione,  la
domanda  e'  presentata  all'ente  gestore  ai  fini  dell'ammissione
all'articolazione dello sportello relativa esclusivamente ad uno  dei
territori provinciali interessati  scelto  dal  soggetto  richiedente
quale territorio di riferimento. 
    3. Le domande di cui ai commi 1 e 2 sono presentate, nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a  partire  dalle  ore
9.15 del giorno previsto  quale  termine  iniziale  di  presentazione
delle domande da apposito bando, distintamente per gli  incentivi  di
cui al capo III e per quelli di cui al capo IV, emanato dal direttore
preposto  all'Area  dell'Amministrazione  regionale   competente   in
materia di indirizzo,  controllo  e  vigilanza  sull'esercizio  delle
funzioni  delegate  alle  Camere  di  commercio,  sentite  le  Camere
medesime, e pubblicato sul sito internet della Regione e del soggetto
gestore, e sino alle ore 16,30 del giorno previsto dal medesimo bando
quale termine finale di presentazione delle domande. 
    4.  Le  domande  di  incentivo  sono  presentate   esclusivamente
mediante  posta  elettronica  certificata,   (PEC),   al   pertinente
indirizzo di pec indicato nel bando di cui al  comma  3.  La  data  e
l'ora di presentazione della domanda sono determinate  dalla  data  e
dall'ora di ricezione della PEC espressa in  hh:mm:ss  attestate  dal
file «daticert.xlm» di  certificazione  del  messaggio  generato  dal
sistema in allegato alla pec e contenente  le  informazioni  relative
alla ricevuta di  accettazione  del  messaggio  di  pec  inviata  dal
soggetto richiedente. 
    5. Gli schemi per la presentazione delle domande  sono  approvati
dal  direttore  preposto  all'Area   dell'Amministrazione   regionale
competente  in  materia   di   indirizzo,   controllo   e   vigilanza
sull'esercizio delle funzioni  delegate  alle  Camere  di  commercio,
sentite le Camere medesime. 
    6. La domanda di incentivo e' considerata valida solo se: 
      a) e'  trasmessa  mediante  la  casella  di  pec  del  soggetto
richiedente; 
      b) e' sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante
del soggetto richiedente; 
      c) e' redatta secondo il pertinente schema di domanda di cui al
comma 5. 
    7. Il medesimo soggetto richiedente presenta una sola domanda  di
incentivo per ciascun bando. 
    8. L'ente gestore comunica al soggetto richiedente: 
      a) l'ufficio competente in cui si puo' prendere  visione  degli
atti o trarne copia; 
      b) l'oggetto del procedimento; 
      c) il responsabile del procedimento, il  suo  sostituto  ed  il
responsabile dell'istruttoria; 
      d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati; 
      e) il termine per la regolarizzazione  o  l'integrazione  della
domanda per accedere all'incentivo nonche' per  presentare  eventuali
memorie scritte e documenti ai sensi dell'art. 16, comma  1,  lettera
b), della legge regionale n. 7/2000; 
      f)  i  termini  per  la  concessione  dell'incentivo,  per   la
presentazione  della  rendicontazione,   nonche'   per   l'erogazione
dell'incentivo; 
      g) gli obblighi del beneficiario; 
      h) i  casi  di  annullamento  e  revoca  del  provvedimento  di
concessione previsti dall'art. 26. 
    9. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma
8, il soggetto gestore puo'  predisporre  apposita  nota  informativa
pubblicata sul sito internet dell'ente gestore medesimo. 
    10. La nota informativa di cui al comma 8 assolve all'obbligo  di
comunicazione previsto dall'art. 13, comma 3, della  legge  regionale
n. 7/2000. 
    11. Sono  archiviate  e  dell'archiviazione  e'  data  tempestiva
notizia al soggetto richiedente: 
      a) le domande presentate al di fuori  dei  termini  di  cui  al
comma 3; 
      b) le domande  presentate  dal  medesimo  soggetto  richiedente
successivamente alla prima ritenuta istruibile; 
      c)   le   domande   non   firmate   digitalmente   dal   legale
rappresentante del soggetto richiedente; 
      d) le  domande  presentate  con  modalita'  diverse  da  quelle
previste dal comma 4; 
      e) le domande trasmesse mediante  casella  di  PEC  diversa  da
quella del soggetto richiedente; 
      f) le domande per le quali il termine assegnato per  provvedere
alla regolarizzazione o integrazione decorra  inutilmente,  ai  sensi
dell'art. 16, comma 3. 
 
                              Art. 16. 
 
              Procedimento e istruttoria della domanda 
 
    1. Gli incentivi sono concessi tramite procedimento  a  bando  ai
sensi dell'art. 36, comma 3, della legge regionale n. 7/2000. 
    2. Ai sensi dell'art. 11 della  legge  regionale  n.  7/2000,  il
responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti
di fatto e di diritto e la rispondenza della domanda ai requisiti  di
legittimazione e alle condizioni  di  ammissibilita'  previsti  dalla
pertinente normativa. 
    3. Ove la  domanda  sia  ritenuta  irregolare  o  incompleta,  il
responsabile del procedimento ne  da'  comunicazione  all'interessato
assegnando un termine massimo di trenta giorni  per  provvedere  alla
regolarizzazione o all'integrazione. 
    4. Nei casi di cui al comma 3, si  applica  l'art.  7,  comma  1,
lettera a bis), della  legge  regionale  n.  7/2000,  in  materia  di
sospensione dei termini del procedimento. 
    5. Le domande che, in esito  alla  fase  istruttoria  di  cui  al
presente articolo, risultino ammissibili all'aiuto,  sono  sottoposte
alla valutazione ai sensi degli articoli 9 e 14. 
    6. Nel caso in  cui  la  domanda  risulti,  in  esito  alla  fase
istruttoria di cui al  presente  articolo,  inammissibile  all'aiuto,
l'ente gestore, ai sensi dell'art. 16-bis della  legge  regionale  n.
7/2000, prima della  formale  adozione  del  provvedimento  negativo,
comunica al soggetto richiedente i motivi che ostano all'accoglimento
della  domanda,  assegnando  un  termine  di  dieci  giorni  per   la
presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di
tali osservazioni e' data ragione nella motivazione del provvedimento
finale. 
    7. Nei casi di applicazione della  vigente  normativa  antimafia,
l'ente gestore verifica in sede di concessione  dell'aiuto  l'assenza
delle pertinenti condizioni ostative alla concessione  dell'aiuto  in
conformita' a tale normativa. In tali casi si applica l'art. 7, comma
1, lettera b),  della  legge  regionale  n.  7/2000,  in  materia  di
sospensione del termine del procedimento. 
 
                              Art. 17. 
 
        Graduatorie provinciali e concessioni degli incentivi 
 
    1. In esito alla fase istruttoria di cui  all'art.  9,  comma  1,
ovvero di cui all'art. 14, comma 1, gli enti gestori, entro 90 giorni
dal termine ultimo  di  presentazione  delle  domande,  approvano  le
graduatorie provinciali  delle  domande  ammissibili  agli  incentivi
nonche' gli elenchi provinciali delle domande non ammesse. 
    2. A parita' di punteggio e' data preferenza alle domande con  la
minore intensita' di aiuto richiesto; in caso di ulteriore parita' e'
data priorita' al soggetto richiedente la cui data di costituzione e'
la meno recente. 
    3.  Entro   15   giorni   dall'approvazione   della   graduatoria
provinciale, l'ente gestore adotta il  provvedimento  di  concessione
dell'incentivo ai soggetti le cui domande si sono meglio classificate
nella pertinente graduatoria provinciale  nei  limiti  delle  risorse
disponibili afferenti a tale graduatoria. 
    4. Qualora le risorse disponibili non  consentano  di  finanziare
integralmente l'ultima domanda cui spetta l'incentivo, e' disposta la
concessione parziale nei limiti dei fondi disponibili, con riserva di
integrazione con eventuali risorse sopravvenute. 
    5. Qualora non tutte le  domande  ammesse  in  graduatoria  siano
state finanziate per insufficiente disponibilita'  di  risorse  e  si
rendano  disponibili  successivamente  ulteriori  risorse   destinate
specificamente allo scorrimento della graduatoria,  si  procede  allo
scorrimento della medesima e alla  concessione  di  altri  aiuti  nei
limiti di importo di tali ulteriori risorse. 
    6. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare: 
      a)  il  termine  e  le   modalita'   di   presentazione   della
rendicontazione, in conformita' agli articoli 22 e 23; 
      b)  gli  obblighi  del  beneficiario,  incluso   l'obbligo   di
presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto  di  notorieta'
prevista dall'art. 27; 
      c) i  casi  di  annullamento  o  revoca  del  provvedimento  di
concessione medesimo. 
    7.  Il  soggetto  gestore  notifica  al   soggetto   beneficiario
l'adozione  del  provvedimento  di  concessione  entro  i  30  giorni
successivi. 
 
                              Art. 18. 
 
              Riparto delle risorse su base provinciale 
 
    1.  Preliminarmente  all'adozione  dei  bandi,   le   risorse   a
disposizione sono ripartite su  base  provinciale  con  deliberazione
della giunta regionale, in proporzione al  numero  complessivo  delle
imprese attive in ciascun territorio provinciale come risultanti  dal
registro delle imprese al 31 dicembre dell'anno precedente. 
 
                              Art. 19. 
 
          Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria 
 
    1. Nel caso degli incentivi  di  cui  al  capo  III,  gli  stessi
possono essere erogati in via anticipata nella misura massima del  50
per  cento  dell'importo  concesso,  entro  sessanta   giorni   dalla
presentazione della richiesta redatta secondo lo  schema  predisposto
dall'ente gestore. Nel caso degli incentivi di cui  al  capo  IV,  la
misura massima dell'anticipo e' pari al  70  per  cento  dell'importo
concesso. 
    2. L'erogazione anticipata e' subordinata alla  presentazione  di
una fideiussione di  importo  almeno  pari  alla  somma  da  erogare,
maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale n.  7/2000,
prestata da banche  o  assicurazioni  o  da  intermediari  finanziari
vigilati di cui all'art. 106 del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993,  n.  385  (testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia). 
    3. La richiesta di anticipazione, corredata  della  fideiussione,
e'  presentata  entro  il  termine  massimo   di   sei   mesi   dalla
notificazione al beneficiario della concessione dell'aiuto,  pena  il
non accoglimento della richiesta medesima. 
    4. Nei casi di applicazione della  vigente  normativa  antimafia,
l'ente gestore verifica in sede di erogazione dell'anticipo di cui al
comma  1  l'assenza  delle  pertinenti   condizioni   ostative   alla
concessione dell'aiuto in conformita' a tale normativa. In tali  casi
si applica l'art. 7, comma 1, lettera b), della  legge  regionale  n.
7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento. 
 
                              Art. 20. 
 
             Variazioni del programma o delle iniziative 
 
    1. Il soggetto beneficiario realizza il programma, nel caso degli
incentivi di cui al capo III, ovvero le iniziative,  nel  caso  degli
incentivi di cui al capo IV,  conformemente  a  quanto  previsto  nel
provvedimento di concessione  dell'aiuto,  sia  per  quanto  riguarda
l'aspetto tecnico sia per quanto  riguarda  le  voci  ed  i  relativi
valori di spesa ammessi. 
    2. Eventuali variazioni del programma  ammesso,  nel  caso  degli
incentivi di cui al capo III, ovvero delle  iniziative  ammesse,  nel
caso  degli  incentivi  di   cui   al   capo   IV,   possono   essere
preventivamente  proposte  presentando  all'ente   gestore   apposita
richiesta  sottoscritta  dal  legale  rappresentante   del   soggetto
beneficiario, adeguatamente motivata e accompagnata da una  relazione
che  evidenzia  e  motiva  gli  scostamenti  previsti  rispetto  alle
caratteristiche originarie. 
    3. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi  originari  o
l'impianto complessivo del programma, nel caso degli incentivi di cui
al capo III, ovvero delle iniziative, nel caso degli incentivi di cui
al capo IV, ovvero costituire una modifica sostanziale nei  contenuti
o nelle modalita' di esecuzione degli stessi. 
    4. La comunicazione dell'esito della valutazione delle variazioni
proposte ha luogo entro il  termine  di  sessanta  giorni  decorrenti
dalla ricezione della richiesta.  Le  variazioni  non  comportano  un
aumento dell'aiuto concesso al soggetto beneficiario. 
 
                              Art. 21. 
 
                Variazioni soggettive dei beneficiari 
 
    1. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale n. 7/2000,  in
caso di variazioni soggettive del beneficiario  anche  a  seguito  di
conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o
di ramo d'azienda in gestione o in proprieta' per atto tra vivi o per
causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o  erogati  possono
essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante
a condizione che tale soggetto: 
      a) presenti specifica domanda di subentro; 
      b) sia  in  possesso  dei  requisiti  soggettivi  previsti  per
l'accesso all'aiuto in capo al beneficiario originario; 
      c)   prosegua   l'attivita'   del   soggetto    originariamente
beneficiario; 
      d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione  dei  lavoratori
gia' impiegati nel soggetto originariamente beneficiario; 
      e) si impegni a rispettare gli obblighi ed  i  vincoli  di  cui
all'art. 27 per  il  periodo  residuo,  nonche'  gli  altri  obblighi
previsti  dal  provvedimento  di  concessione  in  capo  al  soggetto
originariamente beneficiario. 
    2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni di cui al comma 1,
il soggetto subentrante presenta domanda di subentro entro  tre  mesi
dalla registrazione dell'atto relativo  alla  variazione  soggettiva,
contenente: 
      a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione  ed  una
relazione sulla variazione medesima; 
      b) richiesta della conferma di validita' del  provvedimento  di
concessione dell'aiuto in relazione ai requisiti  di  ammissibilita',
alle spese ammesse e agli obblighi posti a  carico  del  beneficiario
originario; 
      c) dichiarazione  attestante  il  possesso  dei  requisiti,  la
continuazione  dell'esercizio  dell'attivita'  e  l'assunzione  degli
obblighi conseguenti alla conferma dell'incentivo; 
      d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione
di cui al comma 1, lettera d). 
    3. Il provvedimento conseguente alla domanda di subentro  di  cui
al comma 2 interviene entro novanta giorni dalla presentazione  della
domanda medesima. 
 
                              Art. 22. 
 
           Presentazione della rendicontazione delle spese 
 
    1. I progetti pluriennali di promozione all'estero di cui al capo
III devono essere realizzati e rendicontati entro il termine  massimo
di 4  anni  dalla  data  di  ricevimento  della  comunicazione  della
concessione dell'incentivo. 
    2. Le iniziative di promozione all'estero di comparti  produttivi
di cui al capo IV  devono  essere  realizzati  e  rendicontati  entro
l'anno successivo a quello di presentazione della domanda. 
    3.  Il  soggetto   beneficiario   presenta   la   rendicontazione
attestante  le  spese  sostenute  entro  il  termine   indicato   nel
provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 17, comma 6,  lettera
a), utilizzando lo schema approvato dal direttore  preposto  all'Area
dell'Amministrazione regionale competente in  materia  di  indirizzo,
controllo e vigilanza sull'esercizio  delle  funzioni  delegate  alle
Camere di commercio, sentite le Camere  medesime,  e  pubblicato  sul
sito internet della Regione e dell'ente gestore.  Fermo  restando  il
rispetto dei termini massimi di cui ai commi 1 e 2, e' consentita  la
richiesta di proroga del termine per un periodo massimo  di  sessanta
giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima
della scadenza del termine stesso. 
    4. La rendicontazione e' presentata mediante pec all'indirizzo di
pec comunicato  dall'ente  gestore  unitamente  al  provvedimento  di
concessione dell'incentivo. Ai fini del rispetto del  termine,  fanno
fede la data e l'ora di ricezione  della  pec  attestate  secondo  le
modalita' di cui all'art. 15, comma 4. 
 
                              Art. 23. 
 
              Modalita' di rendicontazione delle spese 
 
    1. Per la rendicontazione, ai  sensi  dell'art.  41  della  legge
regionale  n.  7/2000,  il   soggetto   beneficiario   presenta,   in
particolare: 
      a) copia dei documenti di spesa,  annullati  in  originale  con
apposita dicitura relativa all'ottenimento del contributo, costituiti
da fatture o, in caso di impossibilita' di acquisire  le  stesse,  da
documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; 
      b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento; 
      c) dichiarazione attestante la  corrispondenza  agli  originali
della copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a). 
    2.  La  rendicontazione  puo'  essere  presentata  anche  con  le
modalita' di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000. 
    3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera,  e'
allegata la traduzione in lingua italiana. 
    4. Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell'IVA. 
    5. Il soggetto gestore  ha  facolta'  di  chiedere  in  qualunque
momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al
comma 1, lettera a). 
    6. L'avvenuto sostenimento della spesa e' provato  attraverso  la
seguente documentazione di pagamento: 
      a)  documentazione  bancaria  comprovante  l'inequivocabile  ed
integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati,  ad
esempio: estratto conto bancario, attestazione di bonifico,  ricevuta
bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale; 
      b)  copia  dell'assegno,  accompagnata  da  un  estratto  conto
bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c
bancario  del  beneficiario  nonche'   da   adeguata   documentazione
contabile da cui si evinca la riconducibilita' al documento di  spesa
correlato; 
      c) per i pagamenti in contanti, ammissibili solo per  spese  di
importo inferiore a 3.000 euro, tramite dichiarazione liberatoria del
fornitore di beni e servizi  oppure  copia  del  documento  di  spesa
riportante la dicitura «pagato» con firma, data e timbro dell'impresa
del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento. 
    7. Non e' ammesso il pagamento tramite compensazione. 
    8. Le eventuali note di accredito  sono  debitamente  evidenziate
nella rendicontazione ed allegate alla stessa. 
    9. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare  o  incompleta,
il responsabile del procedimento ne  da'  comunicazione  al  soggetto
beneficiario indicando le cause ed assegnando un termine  massimo  di
trenta   giorni    per    provvedere    alla    regolarizzazione    o
all'integrazione. 
 
                              Art. 24. 
 
              Liquidazione ed erogazione dell'incentivo 
 
    1.  L'incentivo  e'  liquidato  ed  erogato   a   seguito   della
conclusione dell'istruttoria della rendicontazione entro  il  termine
di  novanta  giorni  decorrenti  dalla  data  di  ricevimento   della
rendicontazione medesima da parte dell'ente gestore. 
    2. L'erogazione degli aiuti e'  sospesa  nei  casi  di  cui  agli
articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000. 
    3.  L'erogazione  dell'aiuto   avviene   esclusivamente   tramite
accreditamento su conto corrente  bancario  o  postale  intestato  al
soggetto beneficiario. 
    4. Nei casi di applicazione della  vigente  normativa  antimafia,
l'ente gestore verifica in sede di liquidazione ed erogazione di  cui
al comma 1,  l'assenza  delle  pertinenti  condizioni  ostative  alla
concessione dell'aiuto in conformita' a tale normativa. 
 
                              Art. 25. 
 
       Annullamento e revoca del provvedimento di concessione 
 
    1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo e'  revocato  a
seguito della decadenza dal  diritto  all'incentivo  derivante  dalla
rinuncia del beneficiario, ovvero qualora: 
      a) i documenti di spesa o il pagamento  delle  spese  risultino
integralmente di data  anteriore  a  quella  di  presentazione  della
domanda; 
      b) la rendicontazione delle spese non sia  stata  presentata  o
sia stata presentata oltre il termine previsto per  la  presentazione
della stessa o, nel caso  di  proroga  del  termine,  oltre  la  data
fissata nella comunicazione di concessione della proroga,  ovvero  il
termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione
della rendicontazione, ai  sensi  dell'art.  24,  comma  13,  decorra
inutilmente; 
      c) in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli
obiettivi  originari  o  dell'impianto  complessivo   dell'iniziativa
ammessa ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei
contenuti  o  nelle  modalita'   di   esecuzione   tra   l'iniziativa
effettivamente realizzata  e  quella  oggetto  del  provvedimento  di
concessione,  come  da  eventuale  variazione  approvata   ai   sensi
dell'art. 20, comma 4. 
    2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo e' revocato: 
      a)   se,   a   seguito   dell'attivita'    istruttoria    della
rendicontazione,  l'ammontare   della   spesa   ammissibile   risulta
inferiore al pertinente limite minimo di cui  all'art.  8,  comma  3,
ovvero di cui all'art. 13, comma 3; 
      b)   se,   a   seguito   dell'attivita'    istruttoria    della
rendicontazione,  l'ammontare  dell'incentivo   liquidabile   risulta
inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso. 
    3. L'ufficio  competente  comunica  tempestivamente  ai  soggetti
interessati  l'annullamento  o  la  revoca   del   provvedimento   di
concessione. Gli  incentivi  sono  restituiti  secondo  le  modalita'
previste dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000. 
 
                               Capo VI 
                Obblighi dei beneficiari e controlli 
 
                              Art. 26. 
 
                 Obblighi e vincoli dei beneficiari 
 
    1. In conformita' all'art. 32-bis, comma 1, della legge regionale
n. 7/2000, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la sede
legale o l'unita' operativa attiva nel territorio regionale  per  tre
anni. 
    2. Al fine della verifica del rispetto  dell'obbligo  di  cui  al
comma 1, il beneficiario presenta, successivamente alla presentazione
della rendicontazione,  una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta' entro il 28 febbraio di ogni anno attestante  il  rispetto
di tale obbligo fino alla scadenza dello stesso. 
    3.  In  caso  di  inosservanza  dell'obbligo   di   invio   della
dichiarazione di cui al comma 2, l'ente gestore procede a ispezioni e
controlli ai sensi dell'art. 28. 
    4. Prima di disporre l'ispezione  o  il  controllo  previsto  dal
comma 3, l'ente gestore ha  facolta'  di  sollecitare  l'invio  della
dichiarazione  sostitutiva  di  cui  al  comma  2,   richiedendo   la
presentazione  della  dichiarazione   medesima   entro   un   termine
perentorio. 
 
                              Art. 27. 
 
                        Ispezioni e controlli 
 
    1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000,  l'ente
gestore puo' disporre in qualsiasi  momento  ispezioni  e  controlli,
anche a campione, e richiedere l'esibizione dei  documenti  originali
in relazione agli incentivi concessi, allo  scopo  di  verificare  lo
stato di attuazione delle  iniziative,  il  rispetto  degli  obblighi
previsti  dal   presente   regolamento   e   la   veridicita'   delle
dichiarazioni  e  informazioni  prodotte  dal  beneficiario,  nonche'
l'attivita'  degli   eventuali   soggetti   esterni   coinvolti   nel
procedimento e la relativa regolarita'. 
 
                              Capo VII 
                            Norme finali 
 
                              Art. 28. 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per tutto quanto non  previsto  dal  presente  regolamento  si
rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 29. 
 
                           Rinvio dinamico 
 
    1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000,  il
rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato  dal  presente
regolamento, si intende effettuato al  testo  vigente  dei  medesimi,
comprensivo   delle   modificazioni   ed   integrazioni   intervenute
successivamente alla loro emanazione. 
 
                              Art. 30. 
 
                  Abrogazioni ed entrata in vigore 
 
    1. E' abrogato il regolamento emanato con decreto del  Presidente
della Regione 26 ottobre 2005, n.  371  (Regolamento  in  materia  di
incentivi concessi  per  l'attuazione  di  programmi  pluriennali  di
promozione all'estero di cui al Capo VIII della  legge  regionale  20
gennaio 1992, n. 2  ed  in  materia  di  incentivi  concessi  per  la
promozione  all'estero  di  specifici  comparti  produttivi  di   cui
all'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 -  Delega  di
funzioni ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n.
4). 
    2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
    (Omissis). 
Visto, il Presidente: Serracchiani