Art. 11 
 
Modifiche  alla  disciplina  sulle  trasformazioni  urbanistiche   ed
  edilizie soggette a permesso di  costruire  o,  in  alternativa,  a
  SCIA. Modifiche all'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 
 
  1. Alla fine della rubrica dell'art. 134 della legge  regionale  n.
65/2014 sono aggiunte le parole: «o, in alternativa, a SCIA ». 
  2. Dopo la lettera b-bis) del comma 1  dell'art.  134  della  legge
regionale n. 65/2014 e' inserita la seguente: 
  «b-ter) l'installazione delle serre e dei  manufatti  aziendali  di
cui all'art. 70, comma 3, lettere a) e b);». 
  3. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell'art. 134 della legge
regionale n.  65/2014  sono  aggiunte  le  parole:  «,  ivi  compresa
l'installazione    di    torri    e     tralicci     per     impianti
radio-ricetrasmittenti   e   di   ripetitori   per   i   servizi   di
telecomunicazione, fatto  salvo  quanto  previsto  dal  Sito  esterno
decreto legislativo n. 259/2003». 
  4. Il punto 2 della lettera h) del  comma  1  dell'art.  134  della
legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente: 
  «2) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque
configurata, anche  con  diversa  sagoma,  di  edifici,  purche'  non
comportanti incremento di volumetria rispetto a quelli  preesistenti,
fatte   salve   esclusivamente   le   innovazioni   necessarie    per
l'adeguamento alla normativa antisismica; ». 
  5. Alla lettera m) del comma 1 dell'art. 134 della legge  regionale
n.  65/2014  le  parole  «incidenti  sulle  risorse  essenziali   del
territorio  «sono  sostituite   dalle   seguenti:   «comportanti   la
trasformazione permanente di suolo inedificato». 
  6. Al comma 2 dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 , dopo
le parole «mediante SCIA «sono inserite le seguenti:  «,  oltre  alle
fattispecie di cui all'art. 23, comma 01 del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 380/2001 , i manufatti di cui all'art. 70,  comma
3, lettera a) ed e) «, e dopo le parole: «pianificazione urbanistica,
«sono inserite le seguenti: «ai fini  procedimentali  si  applica  la
disciplina di cui all'art. 145,». 
  7. Al comma 3 dell'art. 134 della legge  regionale  n.  65/2014  le
parole «163/2006» sono sostituite dalle seguenti: «50/2016».